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Ministero della Salute. Aggiornamento delle indicazioni su durata e termine delle misure della quarantena e dell’isolamento, in presenza di casi Covid con varianti.

Il Ministero della Salute, facendo seguito alla precedente circolare n. 3787/2021 dello scorso 12 Aprile (indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata – vedi nota del 14 Aprile u.s), sullo stesso argomento ha ora emanato una nuova circolare (prot.22746 del 21 maggio u.s) dove, vista  l’evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, sono state aggiornate le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate per i casi e i contatti di casi COVID-19 sospetti o confermati per infezione da varianti VOC (Variant of concern).

Quarantena

  • i contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle Autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un testantigenico o molecolare con risultato negativo;
  • i contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospette o confermate) identificati dalle Autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un testmolecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora i contatti a basso rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta a un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria (articolo 14, D.L. 18/2020, e articolo 1, comma 2, lettera d, D.L. 19/2020).

Viene inoltre specificato che le persone che sono risultate positive al SARS-CoV-2, con tampone negativo a fine isolamento, non devono essere poste in quarantena se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi.

Isolamento:

  • le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un testantigenico o molecolare con risultato negativo;
  • le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 con variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata), possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un testmolecolare con risultato negativo;
  • le persone che continuano a risultare positive al testmolecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno. I casi positivi a lungo termine di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.

La circolare può essere prelevata cliccando qui.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO