Inps. Covid-19, tutele per i lavoratori cd fragili
L’INPS, con il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022, rende noto che a seguito delle novità introdotte durante la conversione in legge del d.l 221/2021 (convertito in Legge n. 11 del 18 febbraio 2022), sono state ripristinate fino al 31 marzo p.v le tutele previdenziali per i lavoratori cd fragili del settore privato.
In particolare, la proroga ha interessato le disposizioni contenute:
- il comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in ordine allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (vedi nota FAI del 16 febbraio u.s);
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica. La tutela è assicurata per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia (prevista dal comma 1 dell’articolo 26, del decreto legge n. 18/2020), non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022 (vedi la già citata nota FAI del 16 febbraio u.s).
FONTE: FAI – CONFTRASPORTO