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Inps. Covid-19, tutele per i lavoratori cd fragili

L’INPS, con il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022, rende noto che a seguito delle novità introdotte durante la conversione in legge del d.l 221/2021 (convertito in Legge n. 11 del 18 febbraio 2022), sono state ripristinate fino al 31 marzo p.v le tutele previdenziali per i lavoratori cd fragili del settore privato.

In particolare, la proroga ha interessato le disposizioni contenute:

  • il comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in ordine allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (vedi nota FAI del 16 febbraio u.s);
  • nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica. La tutela è assicurata per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia (prevista dal comma 1 dell’articolo 26, del decreto legge n. 18/2020), non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022 (vedi la già citata nota FAI del 16 febbraio u.s).

FONTE: FAI – CONFTRASPORTO




INPS: COVID-19 – tutele lavoratori fragili prorogate al 31 dicembre 2021

Con il messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, l’Inps comunica che è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i cosiddetti lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 18/2020 “Cura Italia).

In particolare, il decreto prevede per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero; ciò  con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza

La proroga al 31.12 ha interessato anche l’art. 26, comma 2 bis sempre del decreto “Cura Italia”, per cui entro questa scadenza la prestazione lavorativa dei lavoratori fragili è svolta di norma in modalità agile, “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO