Tariffe per l’attività di revisione presso le officine private. Intervento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Sull’argomento tariffe per le operazioni di revisione svolte presso centri privati autorizzati, segnaliamo l’intervento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2022.

L’intervento è stato sollecitato da una segnalazione rispetto a degli sconti applicati da un’officina privata, sulla tariffa per le operazioni di revisione prevista dal d.m n. 161 del 2 agosto 2007.

Peraltro, l’Autorità si era già espressa su questo tema nella segnalazione AS1555 del 14 Novembre 2018, nella quale evidenziava che “la fissazione di una tariffa per le operazioni di revisione dei veicoli a motore deve ritenersi abrogata per effetto delle misure di liberalizzazione che hanno eliminato dall’ordinamento le restrizioni all’esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti.” A fronte di questa segnalazione, il Ministero aveva replicato con una comunicazione del 14 gennaio 2019 dove, contrariamente alle conclusioni dell’Autorità, sosteneva invece che “l’attività di revisione dei veicoli è attività pubblicistica, anche quando esercitata da soggetti privati espressamente autorizzati, e che quindi la tariffa ha natura giuridica di tassa e non risulterebbe abrogata”.

Con la comunicazione in commento dello scorso dicembre, rivolta al MIT, l’Autorità auspica l’abrogazione della tariffa in questione, quando richiesta da operatori privati autorizzati, per consentire alle “officine autorizzate di operare in un regime di piena concorrenza garantendo ai consumatori di poter beneficiare di consistenti riduzioni di prezzo. Infatti, le esigenze di tutela della sicurezza stradale, sottese allo stringente regime di autorizzazione previsto per l’esercizio dell’attività di revisione da parte dei privati, non possono giustificare anche il mantenimento di una tariffa. Ciò, in quanto, il regime autorizzatorio e i relativi controlli, previsti dalla disciplina di settore, già tutelano il mantenimento di un adeguato livello qualitativo del servizio. La previsione di una tariffa non appare quindi necessaria e proporzionata a garantire la qualità del servizio e, di conseguenza, la connessa esigenza di tutela della sicurezza stradale”.

Il Ministero è stato invitato a comunicare – entro 45 gg dal ricevimento della comunicazione dell’Autorità – le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Inail. Istruzioni tecniche sulle Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si informa che l’Inail ha emanato la circolare n. 28 del 28 Ottobre u.s, con la quale ha diffuso le istruzioni tecniche sulle modalità di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, in vigore dal 1 Gennaio 2019.

L’Inail evidenzia che le modalità di applicazione delle tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle stabilite nel decreto ministeriale 12 dicembre 2000, fatta salva l’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, non più basato sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. Tale andamento è valutato con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso, e non più alle singole voci di tariffa.

Sulla base dell’esperienza maturata nel tempo e del nuovo nomenclatore delle Tariffe, l’Inail ha predisposto  delle istruzioni tecniche che descrivono, per ciascuna gestione tariffaria, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei.

Per quanto riguarda il grande gruppo 9 (dove è stato inserito anche l’autotrasporto merci – voce 9121), la nota chiarisce che è stata introdotta una netta separazione tra le attività di trasporto e le attività di magazzinaggio, prevedendo espressamente al gruppo 9100 “Trasporti” l’esclusione della gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare, riferibile al gruppo 9300.  In maniera speculare, dal gruppo 9300 “Attività di magazzini per la custodia e conservazione delle merci” è stato escluso il trasporto di cui al gruppo 9100.

Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa  articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.

Come in passato, le operazioni di trasporto svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti, continuano a trovare riferimento classificativo alla lavorazione principale.

In tutte le gestioni tariffarie, nel sottogruppo 9120 è stata superata la distinzione tra trasporto effettuato con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio e quello effettuato con altri veicoli a motore.  Alla voce 9121 sono classificabili quindi i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali per esempio: motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi ecc., fatta eccezione della consegna in ambito urbano di merci svolta con l’ausilio di cicli, motocicli e assimilabili (non autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721

Il paragrafo D è invece dedicato ai criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico. Tra i passaggi più importanti ivi contenuti, segnaliamo i seguenti:

  • La prima novità introdotta ha riguardato l’osservazione dell’andamento infortunistico della PAT nel suo complesso, ossia di tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità. Di conseguenza, la percentuale di riduzione o di aumento del premio viene applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT nell’anno di riferimento, a differenza del passato quando l’andamento infortunistico era osservato in relazione alla singola lavorazione assicurata e l’oscillazione del tasso medio era applicata solo alla corrispondente voce di tariffa;
  • Per valutare la sinistrosità di una PAT, la disciplina dell’articolo 20, comma 1, delle MAT 2019 prende in considerazione gli eventi lesivi avvenuti e definiti nel periodo di osservazione e le retribuzioni imponibili denunciate per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT nel medesimo periodo. Il periodo di osservazione è costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).;
  • La valutazione degli eventi lesivi è stata impostata in relazione alla gravità degli stessi, mentre nella previgente disciplina ci si basava sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzare il relativo evento. Tale gravità è misurata da un indice (GLE) che esprime le giornate lavorative perse in caso di inabilità temporanea o le giornate lavorative equivalenti in caso di inabilità permanente. In questo modo assumono rilevanza, in termini di oscillazione del tasso medio, i fenomeni infortunistici gravi come gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti che, invece, con la precedente disciplina rimanevano senza conseguenze dal punto di vista assicurativo;
  • Dal calcolo della gravità degli eventi continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi a carico dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti;
  • Gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico. Pertanto, in presenza di eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere da quanto effettivamente recuperato, il tasso applicabile non deve essere ricalcolato.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare Inail e degli allegati, disponibili cliccando qui.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO