Svizzera. Nuovo Accordo in materia di conversione delle patenti.
Con nota prot. 19589 del 14 Giugno u.s, la Divisione 5 della Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS rende noto che, in data 13 Maggio u.s, è stato sottoscritto con la Svizzera un nuovo Accordo per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, in sostituzione del precedente che era stato firmato a Lugano il 4 dicembre 2015, scaduto l’11 Giugno u.s.
Il nuovo Accordo è in vigore dal 12 Giugno u.s e scadrà il 12 Giugno 2026, per cui gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno continuare ad accettare le richieste di conversione delle patenti di guida svizzere presentate da lunedì 14 Giugno (la circolare MIMS riporta per errore 15 Giugno che tuttavia è un Martedì, visto che il 12 Giugno era Sabato).
Le modifiche introdotte – comunica il Ministero – sono state di lieve entità ed hanno interessato la parte introduttiva del testo, alcuni articoli e le tabelle di equipollenza. Nulla è modificato rispetto ai modelli 1 e 2 e al loro uso, e riguardo l’elenco Modelli di patenti di guida.
Tra gli aspetti dell’Accordo riportati nella nota MIMS, si evidenziano i seguenti:
- il titolare di patente elvetica può convertirla in Italia solo se, al momento della presentazione della richiesta, risiede nel nostro Paese da più di 4 anni;
- l’Accordo si applica solo alle patenti di guida “rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell’altra Parte”. Di conseguenza, sono convertibili solo le patenti elvetiche conseguite in Svizzera prima dell’acquisizione della residenza in Italia, da parte del titolare;
- il rilascio di una patente italiana per conversione (o duplicato) di una patente svizzera, avverrà in conformità alla I tabella di equipollenza;
- gli UMC possono accettare domande di conversione di patenti svizzere anche in mancanza dell’originale delle stesse, in quanto smarrite o derubate. In questo caso, la domanda rivolta all’UMC dovrà essere accompagnata con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente svizzera di cui si chiede il duplicato.;
- rimane confermato il divieto di conversione (o duplicato) di patenti svizzere, ottenute in sostituzione di documento estero non convertibile in Italia;
- per i neopatentati rimangono in vigore le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente svizzera di cui si chiede la conversione.
La circolare MIMS, completa degli allegati (Accordo Italia/Svizzera; modelli di patenti di guida rilasciati in Svizzera e elenco degli Stati con i quali sussistono degli Accordi per la conversione dei titoli di guida), è disponibile cliccando qui.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO