Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
|
Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).
La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Secondo il predetto Provvedimento, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Ciò è avvenuto con il nuovo Provvedimento del 10 novembre 2021 che prevede la piena fruibilità della suddetta percentuale, in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è risultato pari a 83.076.075 euro, importo di gran lunga inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.
Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è disponibile cliccando qui.
Rammentiamo alle aziende associate che FAI Regionale Veneto ha in essere una convenzione con Pulitech Cleaning Solutions che prevede uno sconto del 15% sul listino dei servizi anche di sanificazione ambientale e di mezzi con il rilascio di idonea certificazione valida a tutti i fini di legge, per informazioni contattare lo 049-8900193 oppure scrivere a info@pulitech.eu indicando di essere associati FAI.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 novembre 2021
|
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis).
Il beneficio, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi.
Di seguito, un’analisi dei principali chiarimenti forniti dal documento di prassi.
Ambito soggettivo, misura del credito d’imposta e rilevanza fiscale
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d’imposta in esame è rivolto:
ai soggetti esercenti attività di impresa;
ai soggetti esercenti arti e professioni;
agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.
Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d’imposta
La circolare analizza l’ambito oggettivo del credito d’imposta in esame, elencando le spese ammesse al beneficio. In particolare, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.
Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d’imposta
Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta in esame:
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap
non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir
non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.
Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.
Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 (commentato con nota del 16 luglio u.s), è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.
Rammentiamo alle aziende associate che FAI Regionale Veneto ha in essere una convenzione con Pulitech Cleaning Solutions che prevede uno sconto del 15% sul listino dei servizi anche di sanificazione ambientale e di mezzi con il rilascio di idonea certificazione valida a tutti i fini di legge, per informazioni contattare lo 049-8900193 oppure scrivere a info@pulitech.eu indicando di essere associati FAI.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
Credito di imposta per spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19.
|
Sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021, di cui alla nostra nota informativa del 16 luglio scorso. Come noto, la citata disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante: • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche; • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nello stesso periodo è possibile presentare: • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa; • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato. Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Il comunicato dell’Agenzia è disponibile qui.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021.
|
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”- vedi nota del 31 maggio u.s).
Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione (che si allegano per opportuna conoscenza).
In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. ll sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.
Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.
Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.
Il Provvedimento dell’Agenzia, con il modello per la comunicazione delle spese, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione, sono disponibili cliccando qui.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie, nell’attuale emergenza covid-19 – ambienti e superfici.
|
Si informa che l’ISS ha diffuso il Rapporto n.12/21, che va ad aggiornare il precedente Rapporto n. 25 del 20 maggio 2020 (tradotto poi nella nota del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 – vedi nota del 27 maggio 2020).
Di seguito si riporta il commento del documento a cura della Confcommercio, rinviando poi per gli approfondimenti alla lettura del Rapporto ISS disponibile in allegato.
“Il documento fornisce una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, basando le indicazioni ivi contenute sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del virus.
Presenta procedure, sistemi e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento della qualità dell’aria. Per i diversi sistemi vengono inoltre descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.
Nelle imprese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi aperti al pubblico deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti interni e di altre aree ad essi connessi.
Inoltre le imprese, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, possono organizzare interventi specifici/periodici di pulizia (DPCM 2 marzo 2021).
Analogamente a quanto indicato nel Rapporto ISS n. 25/2020, viene confermato che con il termine sanificazione si intende, relativamente al COVID-19, il “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”
I sistemi descritti nel Rapporto rappresentano solo alcuni tra quelli disponibili e non devono essere intesi come raccomandati; qualora siano utilizzati, dovranno sempre rispondere ai requisiti fondamentali sulle caratteristiche funzionali richieste, nonché ai requisiti generali richiamati per la progettazione e la costruzione, in conformità alle norme tecniche armonizzate.
Sulla base dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione dei meccanismi di trasmissione del SARS-CoV-2, gli organismi internazionali riconoscono nella trasmissione per via aerea una modalità significativa di diffusione del virus.
È stato evidenziato che il rischio di contagio attraverso i droplet (goccioline) o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con le superfici o oggetti contaminati.
Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono poi che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera prevalente alle nuove infezioni.
I contributi relativi all’inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.
La modalità di trasmissione è, allo stato attuale, quindi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; pertanto il Rapporto suggerisce di prestare maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.
Viene poi evidenziato che i principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale ed europeo sono l’etanolo e altri alcoli, i sali di ammonio quaternario ammonio, il cloruro, il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.
Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi:
Superficie
Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno
Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone, lino)
Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori professionali” il prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione, esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile. Sull’etichetta di tali prodotti devono essere apposte le indicazioni riguardanti le modalità, la frequenza e la dose d’uso specifica. Usi non autorizzati si configurano come usi impropri, pertanto è bene attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta.
È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).
L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la formazione di sostanze pericolose.
Quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.
Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:
prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono operare dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta;
prodotti a uso professionale e, in questo caso, la dicitura “Solo per uso professionale” è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica contenente i Dati di Sicurezza(SDS) e devono essere applicate le disposizioni di cui al d. lgs. 81/2008.
Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione
Dalla recente letteratura scientifica si evince che il numero di contagi all’aperto risulta trascurabile rispetto alla trasmissione negli ambienti chiusi; inoltre, poiché la trasmissione del contagio attraverso superfici presenta una probabilità di accadimento molto bassa, è indispensabile realizzare prioritariamente interventi di mitigazione relativamente alla trasmissione aerea del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi sulla base della valutazione e gestione del rischio.
Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:
utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
chiudere adeguatamente i sacchi;
utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.
Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Altri sistemi per la sanificazione/disinfezione
Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere adottate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici. Si riportano di seguito indicazioni sui sistemi utilizzati più di frequente.
Trattamento mediante ozono
Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche validate sull’efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida in ambienti sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria.
Impatto dell’ozono su materiali e attrezzature presenti negli ambienti di lavoro
L’ozono è un forte agente ossidante, pertanto può danneggiare sia dal punto di vista funzionale che estetico (colore, resistenza, durata, ecc.) materiali e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro, creando nuovi rischi in relazione alla alterata funzionalità delle attrezzature di lavoro o generando costi aggiuntivi per le aziende in relazione alla necessità di ripristinare/sostituire i materiali o le attrezzature danneggiate.
Ai fini dell’uso sicuro di ozono in ambienti lavorativi, è necessario predisporre idonee misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico e organizzativo che includono DPI. Complessivamente, tali misure devono riguardare sia gli operatori addetti al trattamento (lavoratori professionali che sono sottoposti a piani di sorveglianza sanitaria dedicata, formazione specifica sulle caratteristiche e sull’utilizzo dell’ozono, dotazione di DPI in caso di interventi) sia, ove necessario, i lavoratori che prestano la propria attività in ambienti che sono stati trattati con l’ozono.
Tenuto conto della pericolosità connessa all’uso dell’ozono, come già sottolineato, il trattamento degli ambienti deve avvenire in assenza di personale. Pertanto, in linea generale, l’uso di DPI è limitato a eventuali situazioni di emergenza in cui sia necessario accedere agli ambienti in corso di trattamento e, quindi, con presenza di concentrazioni pericolose di ozono nell’aria.
Oltre ai DPI per la protezione delle mani (guanti), del corpo (tute di protezione chimica) e degli occhi (occhiali a maschera), sono di fondamentale importanza i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Alla luce delle informazioni disponibili, l’applicazione dell’ozono per la sanificazione può essere utile in diversi contesti ambientali. Tuttavia, in relazione alle sue proprietà pericolose e ai rischi associati, i generatori di ozono vanno utilizzati previa opportuna valutazione del rischio, adottando adeguate misure organizzative in modo da effettuare in totale sicurezza il processo di sanificazione.
In generale, deve essere evitata la pratica di rientrare nelle aree trattate entro un determinato periodo di tempo dalla fine dell’ozonizzazione, in assenza di certezza di ripristino delle condizioni di sicurezza. Il rientro di operatori e astanti dovrà essere consentito non prima di almeno 2 ore.
Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale sia entro i limiti di sicurezza sanitaria.
Trattamento mediante purificatori/ionizzatori
Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, si è assistito ad un aumento di proposte di sistemi/apparecchi di vario tipo con l’obiettivo di associare la filtrazione/purificazione dell’aria con la sanificazione degli ambienti comprese le superfici. Sono disponibili in commercio numerose tipologie di purificatori d’aria che possono o meno associare filtri di vario tipo.
Va comunque evidenziato che l’aria di ricircolo filtrata non sostituisce in nessun caso i ricambi dell’aria con aria esterna.
I purificatori dell’aria con filtro se utilizzati correttamente, i filtri dell’aria e i filtri HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) possono aiutare a ridurre la presenza di contaminanti atmosferici, inclusi i virus, presenti in ambienti interni. La capacità filtrante è dichiarata dal produttore sulla base di indicatori standard.
Per i purificatori d’aria in ambiente domestico, è stato scientificamente accertato come questi sistemi non siano sufficienti da soli per proteggere le persone dal SARS-CoV-2. Inoltre, per ridurre i rischi di trasmissione attraverso la via aerea, il flusso d’aria filtrata deve essere diretto in modo che non passi direttamente da una persona all’altra.
Purificatori/ionizzatori
L’efficacia di tali sistemi può essere verificata utilizzando, come riferimento, norme proprie del “mondo” disinfettanti. Tra queste, può essere richiamata la norma EN17272 (“Disinfettanti chimici e antisettici – Metodo per la disinfezione ambientale mediante processi automatici – Determinazione dell’attività battericida, micobattericida, sporicida, fungicida, lieviticida, virucida e fagocida”) che riguarda specificamente la disinfezione di superfici non porose per disinfettanti diffusi nell’ambiente indoor mediante processi automatici.
La corretta applicazione di tale norma consentirebbe di valutare l’efficacia contro numerosi target (batteri, fungi, virus, spore, ecc.), fornendo anche evidenze sperimentali relativamente ai diversi parametri (volume degli ambienti, tempo di utilizzo, ecc.) necessari a determinare l’efficacia di ogni apparecchio.
I dispositivi in commercio per la verifica della capacità abbattente nei confronti dei microorganismi dovrebbero fornire una serie di informazioni, quali ad esempio le condizioni di utilizzo, l’influenza sull’efficacia della distanza dalla sorgente di emissione, il volume massimo trattabile (espresso in m3) con ciascun apparecchio, anche in dipendenza dell’eventuale ricambio di aria (finestre e/o porte aperte o altri sistemi), presenza di persone, arredamento, ecc.) In ambienti di grandi dimensioni nei quali siano presenti sistemi con filtri HVAC va considerata la possibilità di utilizzare filtri con efficienza più alta oppure effettuare un’integrazione con purificatori di aria portatili.
Trattamento con vapore
Esistono numerosi apparecchi in commercio che utilizzano tale principio, adatto particolarmente per la disinfezione di superfici porose (abbigliamento, arredi in tessuto, ecc.), ma anche applicabile a quelle non porose.
In entrambi i casi, al fine di assicurare la necessaria efficacia, devono essere specificate almeno le condizioni minime necessarie per le diverse tipologie di superfici: velocità di passaggio con il getto di vapore, numero di passaggi, distanza dalla superficie da trattare. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili e di facile comprensione nelle istruzioni per l’utilizzo dei generatori di vapore, dato che questi possono essere utilizzati, come già avviene, anche da parte del pubblico. Particolarmente nel caso che il vapore sia utilizzato su grandi quantità di materiale (es. negozi di abbigliamento) e/o per periodi continuativi di tempo abbastanza lunghi, l’uso di vaporizzatori dovrebbe essere effettuato in locali separati, da ventilare abbondantemente dopo l’applicazione del vapore, al fine di evitare il trasferimento di eventuali contaminanti dai tessuti trattati all’operatore mediante aerosol.”
Rammentiamo alle aziende associate che FAI Regionale Veneto ha in essere una convenzione con Pulitech Cleaning Solutions che prevede uno sconto del 15% sul listino dei servizi anche di sanificazione ambientale e di mezzi con il rilascio di idonea certificazione valida a tutti i fini di legge, per informazioni contattare lo 049-8900193 oppure scrivere a info@pulitech.eu indicando di essere associati FAI.
Si riporta in allegato, per completezza di informazione, il testo integrale del documento.