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Francia. Divieto di riposo in cabina esteso ai conducenti di mezzi fino a 3,5 ton.

Come già comunicato , la Francia ha emanato il decreto n.1104 del 31 Agosto, con il quale è stato introdotto il divieto per i conducenti di veicoli di massa non superiore alle 3,5 tonnellate, di prendere il riposo giornaliero o settimanale in cabina o in alloggi che non offrono condizioni di sicurezza, comfort e igiene rispettosi della sua salute.

La violazione di questo divieto è punita con una multa fino a 1.500 €, che può arrivare fino a 3.000 nell’ipotesi di recidiva.

La Francia ha informato di questa sua iniziativa la Commissione europea e gli Stati membri. Ciò è avvenuto con una comunicazione del 9 Settembre u.s che gli interessati possono leggere in allegato (in lingua francese), e di cui si riporta di seguito una prima, sommaria, traduzione.

 “Le autorità francesi hanno adottato nuove disposizioni che penalizzano il fatto, per un datore di lavoro, di far fare ai propri dipendenti conducenti di veicoli commerciali leggeri (LCV) il riposo giornaliero e settimanale nel veicolo.

Il datore di lavoro deve fornire ai suoi autisti dipendenti condizioni di alloggio fuori dal veicolo, compatibili con la dignità umana e rispettose della loro salute.

In applicazione della legge del 24 dicembre 2019, sul suolo francese il datore di lavoro deve ora fornire al conducente dipendente, alla guida di un veicolo non superiore a 3,5 tonnellate di peso lordo, condizioni di alloggio compatibili con la dignità umana e condizioni igieniche che rispettino la loro salute, all’esterno del veicolo. Il datore di lavoro è soggetto a tale obbligo quando il dipendente conducente di un veicolo commerciale leggero effettua un’operazione di trasporto stradale sufficientemente lontano dalla sede operativa dell’azienda da non poter rientrarvi a fine giornata, o di non poter tornare al suo domicilio. Questo obbligo si applica anche alle società stabilite in Francia o in uno Stato membro dell’Unione europea.

Di conseguenza, è ora vietato al conducente di effettuare il proprio riposo giornaliero o settimanale all’interno del veicolo commerciale, sia nella cabina letto situata sopra l’abitacolo, nella parte posteriore del veicolo, nell’abitacolo o in un altro punto del veicolo.

Questi riposi devono essere fatti all’esterno del veicolo, in condizioni compatibili con la dignità umana, che richiede un livello minimo di comfort e l’accesso a servizi igienici in buone condizioni. Ad esempio, è vietato riposare in una tenda vicino al veicolo o in un sacco a pelo vicino al veicolo.

Questo è un obbligo di risultato: nel caso in cui un conducente spendesse la somma di denaro affidata dal suo datore di lavoro per scopi diversi da quelli legati all’alloggio per il riposo, gli agenti responsabili del controllo potrebbero in ogni caso sollevare il datore di lavoro dall’infrazione. Inoltre, il datore di lavoro non può sottrarsi alla sua responsabilità invocando la libera scelta del lavoratore nel determinare il luogo in cui si prende il suo riposo giornaliero o settimanale. Dovrà garantire, se necessario attraverso azioni preventive e di controllo, che i suoi dipendenti prendano il loro riposo in condizioni conformi alla normativa.

Il datore di lavoro deve consentire al conducente di provare con qualsiasi mezzo che i periodi di riposo giornaliero o settimanale, presi nell’ambito di questa operazione di trasporto, siano stati conformi alle condizioni sopra esposte. Gli addetti ai controlli sono pertanto autorizzati a chiedere al conducente, durante un controllo, di fornire elementi o documenti atti a provare che il riposo è stato fatto fuori dal veicolo e in buone condizioni. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, ad esempio mediante una fattura per un hotel o una ricevuta per la sosta del camion pagata dall’azienda.

Il fatto che un datore di lavoro non offra condizioni di alloggio dignitose al conducente costituisce una violazione della legislazione sociale francese applicabile al trasporto su strada.

Il codice dei trasporti sanziona la violazione di tale obbligo mediante una violazione di quinta classe, vale a dire una multa fino ad un massimo 1.500 euro, importo che può essere aumentato a 3.000 euro in caso di recidiva.

L’autorità giudiziaria competente può pronunciare sanzioni alternative: sospensione temporanea della patente di guida, fermo temporaneo del veicolo utilizzato per commettere il reato, se il condannato è il proprietario, o confisca.

Il reato si caratterizza quando il dipendente si riposa nel veicolo di peso inferiore a 3,5 tonnellate, o non è in grado di giustificare il riposo al di fuori del veicolo, alle condizioni sopra menzionate. In caso di controllo, se è accertato che il conducente si trova in un periodo di riposo giornaliero o settimanalela sua semplice presenza a bordo del veicolo costituisce una prova sufficiente per dimostrare che non si sta riposando fuori dal veicolo.

Quando il datore di lavoro non è in grado di fornire la prova del domicilio o dell’impiego in Francia, il veicolo utilizzato per commettere la violazione può essere trattenuto fino al pagamento di una cauzione. Pertanto, potrebbe essere richiesto il pagamento di una cauzione di 750 euro per ogni violazione osservata, per autorizzare il veicolo a ripartireIl datore di lavoro stabilito al di fuori del territorio francese dovrà quindi mettere il suo dipendente in condizione di pagare la cauzione, altrimenti il ​​veicolo potrà essere trattenuto.

Il fatto di organizzare il lavoro dei predetti conducenti senza garantire che possano beneficiare di condizioni di alloggio all’esterno del veicolo compatibili con la dignità umana e condizioni igieniche rispettose della loro salute, costituisce inoltre un reato punibile con un anno di reclusione e una multa di 30.000 euro. Il reato può essere accertato tramite la reiterazione della violazione di cui sopra, il che proverebbe che il datore di lavoro organizza il lavoro dei suoi autisti salariati senza garantire loro condizioni di alloggio dignitose.”

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO