1

Codice della strada. Comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso

Con nota della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno del 27 Ottobre u.s, sono state fornite nuove indicazioni operative sulla contestazione della violazione dell’art. 126 bis cds nei confronti del proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) che, entro 60 gg dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi – senza giustificato e documentato motivo –  i dati personali e della patente del conducente alla guida del mezzo al momento della commessa violazione.

Infatti, secondo l’orientamento originario del Ministero risalente all’aprile 2011, l’impugnazione del verbale di infrazione al cds costituiva un “giustificato e documentato motivo” per posticipare la comunicazione dei dati del conducente a quando, una volta terminate le possibilità di proporre ricorso, l’accertamento diventava definitivo.

Il Ministero ha ora riconsiderato quest’orientamento anche a seguito di numerose pronunce della Corte di Cassazione dove l’Amministrazione è risultata soccombente, in quanto la notifica effettuata dopo l’esito dei ricorsi è stata considerata fuori termine.

Di conseguenza, il precedente orientamento è stato rivisto stabilendosi che “l’obbligo di comunicare i dati del conducente all’organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.” Qualora il proprietario non provvedesse entro questa scadenza anche in pendenza di un ricorso contro il verbale di infrazione, si procederà nei suoi confronti alla contestazione dell’art. 126 bis cds per omessa comunicazione dei dati del conducente, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 291 a euro 1.166.

In ogni caso – evidenzia il Ministero – l’applicazione di questa sanzione non deve avvenire in automatico alla scadenza del succitato termine di 60 gg. Infatti, l’organo accertatore è chiamato ad un’attenta valutazione del ricorso, “per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente”. Ciò, ad esempio, accade quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto esibendo il passaggio di proprietà, o quando il veicolo è stato oggetto di furto esibendo la relativa denuncia ecc.

Inoltre, l’obbligo di comunicazione si intende comunque soddisfatto quando il soggetto che si trovava alla guida sia stato specificato nel ricorso.

Circolare Direzione centrale Polizia Stradale

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO