Proroghe di validità in materia di certificazioni A.D.R. Errata corrige del MIMS
Facendo seguito alla precedente nota MIMS prot. 24231 del 27 Luglio u.s in materia di proroghe delle scadenze amministrative legate al differimento della cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre p.v., il Ministero è tornato sull’argomento con una nuova circolare (prot. 25080 del 3 Agosto) per correggere un’imprecisione sulle proroghe legate ai certificati di formazione dei conducenti e dei consulenti in materia di A.D.R.
In particolare, la nuova circolare precisa che ai sensi degli Accordi multilaterali M333 e M334, la proroga fino al 30 Settembre 2021 si applica ai C.F.P (certificati di formazione dei conducenti) e agli attestati di formazione dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021 (anziché il 30 settembre, come erroneamente indicati dal MIMS nella nota del 27 Luglio u.s).
Di conseguenza, sono state introdotte le seguenti modifiche alla circolare del 27 Luglio:
- alla lettera f), la seconda alinea, relativa alla proroga dei CFP ADR, è sostituita dalla seguente:
“se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021; “; - alla lettera g), la seconda alinea, relativa alla proroga degli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), è sostituita dalla seguente:
“se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.”.
E’ stata inoltre aggiornata alla data del 1 Settembre 2021, anche la scheda A.D.R della tabella di sintesi allegata alla precedente circolare.
Il testo della nota del MIMS è disponibile al link di seguito riportato: https://www.mit.gov.it/index.php/node/16282
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO