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Proroghe di validità in materia di certificazioni A.D.R. Errata corrige del MIMS

Facendo seguito alla precedente nota MIMS prot. 24231 del 27 Luglio u.s in materia di proroghe delle scadenze amministrative legate al differimento della cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre p.v., il Ministero è tornato sull’argomento con una nuova circolare (prot. 25080 del 3 Agosto) per correggere un’imprecisione sulle proroghe legate ai certificati di formazione dei conducenti e dei consulenti in materia di A.D.R.

In particolare, la nuova circolare precisa che ai sensi degli Accordi multilaterali M333 e M334, la proroga fino al 30 Settembre 2021 si applica ai C.F.P (certificati di formazione dei conducenti) e agli attestati di formazione dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021 (anziché il 30 settembre, come erroneamente indicati dal MIMS nella nota del 27 Luglio u.s).

Di conseguenza, sono state introdotte le seguenti modifiche alla circolare del 27 Luglio:

  • alla lettera f), la seconda alinea, relativa alla proroga dei CFP ADR, è sostituita dalla seguente:
    “se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021; “;
  • alla lettera g), la seconda alinea, relativa alla proroga degli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), è sostituita dalla seguente:
    “se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.”.

E’ stata inoltre aggiornata alla data del 1 Settembre 2021, anche la scheda A.D.R della tabella di sintesi allegata alla precedente circolare.

Il testo della nota del MIMS è disponibile al link di seguito riportato: https://www.mit.gov.it/index.php/node/16282

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Accordi multilaterali A.D.R siglati dall’Italia, che prorogano le scadenze dei C.F.P conducenti e consulenti per il trasporto di merci pericolose.

Segnaliamo che in materia di accordo A.D.R sul trasporto su strada di merci pericolose, in data 23 Marzo u.s l’Italia ha sottoscritto gli accordi multilaterali M333 e M334, che prorogano fino al 30 Settembre 2021 la validità dei Certificati di formazione professionale dei conducenti e per il consulente della sicurezza, con scadenza compresa nel periodo tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021. La materia, come noto, era già stata affrontata nei mesi scorsi con gli accordi multilaterali M324 e M330, con l’ultima delle proroghe previste che era scaduta lo scorso 28 Febbraio (vedi nota del 6.11.2020).

M333: certificati di formazione dei conducenti

In deroga alle previsioni del paragrafo 8.2.2.8.2 dell’ADR, tutti i C.F.P conducenti ADR con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione a un corso di aggiornamento (ai sensi del paragrafo 8.2.2.5 ADR) e se ha superato un esame (paragrafo 8.2.2.7 A.D.R) prima del 1°ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.

L’accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori dei paesi firmatari. In caso di revoca anticipata da parte di uno Stato firmatario di questi paesi, l’accordo prosegue ad essere valido nei Paesi che non lo abbiano revocato.

M334: certificati per il consulente della sicurezza

In deroga alle previsioni del paragrafo 1.8.3.16.1 dell’A.D.R, i certificati per il consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose con scadenza tra il 1°marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria, qualora i titolari hanno superato un esame a norma del paragrafo 1.8.3.16.2 dell’A.D.R prima del 1° ottobre 2021.

Anche in questo caso, l’accordo resta valido anche in caso di revoca anticipata da parte di uno degli Stati firmatari, limitatamente ai Paesi firmatari che non l’abbiano revocato.

I testi degli accordi (in Inglese), sono disponibili qui:  https://unece.org/adr-multilateral-agreements

Rammentiamo che per chiarimenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada le aziende associate possono rivolgersi alla nostra Consulente ADR, Dott.ssa Paola Perrone.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO