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Inail. Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022.

Con circolare n. 21 del 16 maggio u,s, l’Inail ha fissato i minimali di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per il corrente anno.

Ricordiamo infatti che la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:

  1. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;
  2. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.

Tenuto conto che il tasso di inflazione registrato dall’Istat nel 2021 ammonta all’1,9%, il nuovo minimale di retribuzione giornaliera è pari ad €. 49,91, che corrisponde al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022 di euro 525,38 mensili. Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 49,91. Rapportato su base mensile, a 26 gg, il limite minimo è di 1.297,66 €.

Per i partecipanti all’impresa familiare (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l’imponibile giornaliero ammonta a 58,40 € (1.460,07 € su base mensile).

Per i lavoratori part-time, l’Inail ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei premi, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Su un orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria del 2022 è pari a euro 7,49 (49,91 x 6 giorni: 40 ore).

Per i Dirigenti, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

L’imponibile, dal 1.1.2021, è il seguente:

  • retribuzione convenzionale oraria: € 13,50
  • retribuzione convenzionale giornaliera: € 108,02
  • retribuzione convenzionale mensile: € 2.700,43

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Retribuzione di ragguaglio. Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile giornaliero (euro 17.448,90: 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

– importo giornaliero: € 58,16

– importo mensile: €1.454,08.

Per gli artigiani, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a 49,91 € mentre quello annuale ammonta a 14.973,00 €. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono riportati nella seconda sezione della nota Inail (par. 2.1), a cui si rinvia per gli approfondimenti.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Inail. Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2021.

Con circolare n. 16 del 31 maggio u.s, l’Inail ha fissato i minimali di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per il corrente anno.

Ricordiamo infatti che la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:

  1. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;
  2. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per il 2021 non si registrano aumenti rispetto allo scorso anno, per cui il minimale resta confermato a 48,98 euro, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021 di euro 515,58 mensili. Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 48,98. Rapportato su base mensile, a 26 gg, il limite minimo è di 1.273,48 €.

Per i partecipanti all’impresa familiare (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l’imponibile giornaliero ammonta a 55,68 € (1.392,04 € su base mensile).

Per i lavoratori part-time, l’Inail ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei premi, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Su un orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria del 2021 è pari a euro 7,35, (48,74 x 6 giorni : 40 ore).

Per i Dirigenti, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

L’imponibile, dall’1.7.2020, è, pertanto, il seguente:

  • retribuzione convenzionale giornaliera : € 102,99;
  • retribuzione convenzionale mensile: € 2.574,65

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Retribuzione di ragguaglio. Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, :

  • importo giornaliero: € 55.45
  • importo mensile: €1.386,35.

Per gli artigiani, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a 48,98 € mentre quello annuale ammonta a 14.694,00 €. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono riportati nella seconda sezione della nota Inail (par. 2.1), a cui si rinvia per gli approfondimenti.

La nota dell’Inail può essere prelevata cliccando qui.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO