Come già comunicato con notizia dello scorso 18 novembre, riportata nella sezione “Primo piano” del sito internet FAI, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso disponibile il Decreto Ministeriale per l’acquisizione di veicoli ad elevata sostenibilità, contenente le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti in veicoli più ecologici ad alimentazione alternativa, a beneficio delle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quello di autotrasporto di cose.
Sino ad oggi il decreto in esame non è stato ancora pubblicato in gazzetta e ciò non rende possibile procedere con gli ordinativi dei autoveicoli che – si ricorda – saranno finanziabili solo dopo l’entrata in vigore dei menzionati decreti (successiva alla pubblicazione) ed ultimati entro il termine che verrà specificato dal decreto direttoriale, anch’esso in attesa di pubblicazione.
Sui ritiene comunque opportuno illustrare i contenuti essenziali del provvedimento che stanzia 50 mln € (ripartiti nell’arco temporale 2021 – 2026).
Gli investimenti incentivati sono i seguenti (art.3):
a) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 ton. Il contributo è pari a:
- 4.000 € per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- 14.000 € per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton;
- 24.000 € per ogni veicolo elettrico superiore a 7 ton, vista la notevole differenza di costo con i veicoli alimentati a diesel.
b) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 ton. Il contributo risulta fissato in:
- 9.000 € per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 e le 16 ton;
- 24.000 € per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 ton.
Nel caso di contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI, è riconosciuto un aumento del contributo di 1.000 € per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammisibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto (art.3.2). Prevista anche la maggiorazione del 10% in caso di acquisizioni fatte da piccole e medie imprese, nel caso di espressa richiesta degli interessati nella domanda (art. 3.3).
E’ previsto il divieto di cumulo dei benefici relativamente ad uno stesso veicolo, erogabili ai sensi di differenti misure d’incentivazione, quando i costi ammissibili siano gli stessi (art. 3.4). Ciò vale anche per gli aiuti concessi secondo il regime “de minimis” relativamente agli stesis costi ammissibili, qualora il cumulo porti ad un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Regolamento generale d’esenzione (Reg. U.E 651/2014). Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A) (art. 6).
L’importo massimo ammissibile del contributo per impresa per questa categoria di investimenti, non può eccedere i 700.000 € e, in caso di superamento, si procede alla sua riduzione fino al raggiungimento della soglia ammessa (art.3.5)
Inoltre, i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, a pena di revoca. Non si procede all’erogazione del beneficio anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio
La procedura (art. 4) ricalca quella del decreto per il rinnovo del parco veicolare. I contributi saranno quindi erogabili fino ad esaurimento delle risorse, con una graduatoria delle domande formata in ordine cronologico (cd. click-day) e la verifica del raggiungimento dello stanziamento massimo con dei “contatori” pubblicati sul sito ministeriale o quello della RAM. Per cui troviamo:
- una fase di prenotazione delle risorse, che avviene presentando la domanda insieme al contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento;
- una succesisva fase di rendicontazione, nella quale chi ha presentato la domanda dovrà fornire l’analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Diversamente, la prenotazione delle risorse viene meno con possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione dell’istanza.
La disciplina di queste fasi, con le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione, sarà definità con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
L’istruttoria fa capo anche in questo caso alla R.A.M, e verrà validata da una Commissione ministeriale nominata con d.d.
Si allega il testo del decreto in esame e si fa riserva di comunicarne tempestivamente l’entrata in vigore.
Decreto Ministeriale acquisizione veicoli ad elevata sostenibilià
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO