1

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.

L’Inps ha fornito indicazioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del decreto legge 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.

L’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà possono fruire di uno sgravio contributivo del 35%, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, entro i limiti delle risorse stanziate per l’anno 2019.

Pertanto, per l’anno 2019 destinatarie della riduzione contributiva sono:

  • le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Non sono soggette alla riduzione contributiva, tra le altre, le seguenti forme di contribuzione:

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R (quota integrativa della retribuzione), di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.

Inoltre, tale beneficio non è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione contributiva prevista dall’ordinamento.

Per elementi di ulteriore approfondimento circa le modalità operative e alle istruzioni contabili, si rinvia alla lettura della nota Inps che può essere prelevata dal seguente link:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20100%20del%2009-09-2020.htm

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO