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Regime IVA trasporti relativi a beni in importazione – interpello dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 514 del 14 Ottobre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti circa il trattamento IVA del trasporto commissionato da un operatore economico autorizzato (A.E.O) per conto di un destinatario finale con sede in Italia, al quale detto operatore provvede in un secondo momento ad addebitare le spese.

L’Agenzia ha accolto la tesi prospettata dalla società istante  (l’A.E.O), circa la non imponibilità ai fini IVA del servizio di trasporto reso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R 633/1972, nella nuova formulazione prevista dal d.l 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con legge 215 del 17 dicembre 2021 – vedi nota FAI Conftrasporto NOR21540 del 21 dicembre 2021).

Come noto, questa disposizione esclude la non imponibilità per i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dal prestatore di servizi di cui al numero 4, comma 1 sempre dell’art. 9 (tra cui sono compresi, tra l’altro, i servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali). Di conseguenza, dal 1 gennaio u.s, i servizi di trasporto internazionale risultano non imponibili ai fini IVA solamente se resi direttamente ai soggetti di cui sopra mentre, viceversa, sono diventati imponibili i servizi resi da un sub-vettore al primo vettore.

L’Agenzia ha concluso che il servizio di trasporto dal porto di sbarco fino al luogo di destinazione beneficia della non imponibilità IVA, tenuto conto che:

  • I corrispettivi della merce, comprensivi del costo del trasporto, sono stati assoggettati ad IVA all’atto dello sdoganamento della merce;
  • Il servizio di trasporto è reso dall’A.E. O (sia pure per il tramite di un terzo fornitore – ossia l’’impresa di autotrasporto) direttamente al destinatario finale della merce (vale a dire direttamente nei confronti di uno dei soggetti prima indicati, ai sensi dell’art.9 del D.PR 633/1972).

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, fruisce della non imponibilità anche il servizio di trasporto che l’impresa di autotrasporto fornisce direttamente a favore dell’A.E.O, dal porto di sbarco fino al luogo di destinazione.

La qualità di A.E.O dell’istante è risultata decisiva per giungere a questa conclusione: infatti, nel presupposto che questi provvede – in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce – ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all’importazione della merce, “il servizio di trasporto è reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto  (l’A.E.O) che si qualifica prestatore di servizi di cui al numero 4) del primo comma dell’art. 9, tra i quali sono compresi i servizi relativi alle operazioni doganali.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO