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Germania. Precisazioni del Ministero dei Trasporti tedesco sul possesso del Green Pass per lavorare in Germania.

il Ministero dei Trasporti Tedesco ha chiarito meglio la portata dell’obbligo del possesso della certificazione 3G, in vigore dal 24 Novembre u.s per l’accesso nei luoghi di lavoro, con riferimento ai conducenti del settore trasporti.

La regola, ricordiamo, prevede che i dipendenti, i proprietari e gli operatori possono entrare nei luoghi di lavoro (dove non si può escludere il contatto fisico con altre persone) solo se sono stati testati, guariti o vaccinati (tedesco: 3G, inglese: TRV, EC: DCC) e se attualmente non c’è nessun sintomo tipico o indicazione di infezione da coronavirus SARS-CoV-2. Entrando nel posto di lavoro, i lavoratori devono avere con se una prova di vaccinazione di avvenuta guarigione o la prova di un test anti Covid negativo (eseguito non più tardi di 24 h prima per gli antigenici, o di 48 h prima per i molecolari).

La precisazione del Ministero ha interessato i lavoratori della logistica e, in particolare, gli autisti dei camion. Infatti, il Ministero ha chiarito che i veicoli (camion, ma anche navi, ecc) non sono da includere nei luoghi di lavoro per cui il conducente alla guida del camion non è obbligato  al possesso del Green Pass.

Detto obbligo scatta una volta fatto ingresso nel luogo di lavoro per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico a meno che l’autista non entri in contatto fisico con altre persone (perché ad esempio decide di rimanere sul veicolo durante lo svolgimento di queste operazioni, oppure perchè non sono presenti altri soggetti o, comunque, il contatto viene escluso dal piano di igiene dell’azienda incaricata dei locali in cui accedono).

Il Ministero inoltre informa che alcuni Stati federali potrebbero limitare l’accesso ai ristoranti o il pernottamento in hotel solo alle persone vaccinate, tenuto conto del tasso di ospedalizzazione locale. Si consiglia pertanto, prima di mettersi in viaggio, di verificare in anticipo le prescrizioni in vigore nei medesimi Stati.

Si rammenta alle aziende che devono recarsi in territorio Tedesco l’opportunità di:

a) utilizzare i servizi FAI Service per:

b) adempiere alle formalità previste dalla norma sul salario minimo:

  • RIVOLGENDOSI ALLA SOCIETA’ MOVE EXPERT (PER I SOCI FAI SERVICE)
  • RICHIEDENDO L’ASSISTENZA DI TACH CONTROLLER PER IL SALARIO MINIMO E L’ASSISTENZA LEGALE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Trasporti internazionali – varie (Austria, Germania, Slovenia).

AUSTRIA

L’aggravamento della pandemia da Covid – 19 in Austria ha portato il Governo di quello Stato a decretare il lockdown a livello nazionale, a partire dalla data odierna (22 Novembre) e per un periodo di 20 giorni, con una valutazione della situazione prevista dopo 10 giorni dall’entrata in vigore del lockdown. Nella regione dell’Alta Austria,  il lockdown generalizzato proseguirà fino al 17/12/2021.

Durante questo periodo, gli unici spostamenti consentiti sono quelli dovuti a motivi di lavoro e per situazioni emergenziali.

Tra le implicazioni legate a questa decisione, si segnalano:

  • L’ampliamento dell’obbligo di indossare una mascherina FFP2 a  tutti i luoghi al chiuso, ivi compreso sul luogo di lavoro (tranne nel caso in cui siano presenti protezioni individuali di altro tipo);
  • La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, esclusi quelli di prima necessità. Ciò vale anche per i servizi alla persona;
  • La chiusura al pubblico di tutti i ristoranti ( e dei caffè, bar ecc..). Sono ammessi i servizi take away, ma la consumazione non potrà avvenire nei 50 m dal luogo di vendita;
  • Le strutture alberghiere resteranno aperte solo per motivi di lavoro.

A livello regionale potrebbero essere previste delle misure aggiuntive. Per una panoramica sia a livello nazionale che locale, si rimanda alla consultazione del sito internet.

Rimane ferma la prescrizione sull’obbligo della certificazione 3G nei luoghi di lavoro (certificato di vaccinazione rilasciato da non più di 9 mesi, guarigione oppure test molecolare della validità di 72 ore, o antigenico della validità 24 ore),  qualora non si possa escludere un contatto fisico (continuano ad essere esclusi i dipendenti che hanno un massimo di due contatti al giorno all’aperto per meno di 15 min).

Per l’ingresso in Austria da Stati a basso rischio epidemiologico (tra cui rientra l’Italia), di norma è invece richiesta una certificazione 2,5G (attestato di avvenuta vaccinazione rilasciato da non più di 9 mesi, oppure attestato di guarigione da un’infezione Covid-19 contratta negli ultimi 6 mesi oppure test PCR fatto non più vecchio di 72 ore ) e senza obbligo di quarantena. Va detto tuttavia che per quanto concerne l’autotrasporto, l’ingresso non è soggetto a restrizioni (e quindi non ricade nella regola del 2,5 g).

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di consultare il sito dell’’Ambasciata d’Italia a Vienna ( CLICCA QUI )

GERMANIA

Anche la Germania ha deciso alcuni inasprimenti, dovuti all’aumento dei contagi da Covid-19. In particolare, il Ministero dei Trasporti tedesco ha comunicato al Ministero omologo italiano che, a partire dal 24 Novembre p.v, saranno applicabili nuove prescrizioni in materia di Coronavirus, così sintetizzabili:

  • I dipendenti, i proprietari e gli operatori possono entrare nei luoghi di lavoro (dove non si può escludere il contatto fisico con altre persone) solo se sono stati testati, guariti o vaccinati (tedesco: 3G, inglese: TRV, EC: DCC) e se attualmente non c’è nessun sintomo tipico o indicazione di infezione da coronavirus SARS-CoV-2.
  • Entrando nel posto di lavoro, devono tenere pronta una prova di vaccinazione, una prova di guarigione o una prova di test. I test antigenici devono essere eseguiti non più di 24 ore fa, i test PCR non più di 48 ore prima. Per quanto riguarda i vaccini consentiti, si può fare riferimento alla seguente pagina.
  • Per quanto riguarda i lavori nel settore della logistica, sono considerati luoghi di lavoro gli autocarri, navi da carico, ecc. La regola del certificato 3G si applica anche agli autotrasportatori, non appena raggiungono una fabbrica, un magazzino, ecc., dove non si può escludere il contatto fisico con altre persone. Non esiste eccezione per brevi contatti esterni durante il carico o lo scarico.
  • Gli imprenditori tedeschi hanno la possibilità di allestire strutture per eseguire i test anti Covid in loco. In questo caso, il personale privo di una prova di vaccinazione o guarigione può entrare nei locali ed effettuare subito il test. Per il personale non vaccinato o guarito dal Covid, è quindi consigliabile chiedere in anticipo ai partner commerciali tedeschi, se presso gli stessi  sono disponibili strutture di questo tipo.
  • La sistemazione in hotel e le visite al ristorante possono essere limitate in alcuni stati federali, a seconda del tasso di ospedalizzazione locale, alle persone vaccinate e guarite. Si consiglia quindi di contattare gli hotel in anticipo o chiedere ulteriori informazioni ai partner commerciali.

Ricordiamo che per quanto riguarda l’ingresso in Germania, il personale viaggiante continua ad essere esentato dagli obblighi di registrazione digitale dell’ingresso, certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione e dalla quarantena, a condizione che aderiscano a concetti di protezione e igiene adeguati. Il personale addetto ai trasporti è la persona che entra nel Paese per trasportare persone, merci o merci oltre confine via terra, mare o aria per motivi professionali.

Questa eccezione non si applica se il personale addetto al trasporto, negli ultimi 10 gg precedenti l’ingresso, si è recato in un’area classificata come area di variante del virus sempre al momento dell’ingresso.

Per approfondimenti, si rimanda alla consultazione della pagina seguente

Slovenia

La società responsabile del pagamento pedaggi in Slovenia (DARS), fa sapere che nelle prossime settimane doterà le aree di sosta autostradali di segnaletica per la sosta dei mezzi pesanti per un massimo di 25 ore. Pertanto, autobus e camion di peso superiore a 3.500 kg potranno sostare nei parcheggi segnalati per un massimo di 25 ore, dopodiché dovranno abbandonare l’area.

Inoltre, dal 1° novembre 2021, la restrizione al sorpasso dei mezzi pesanti tra le 6:00 e le 18:00 è in vigore sull’intera rete di autostrade e superstrade slovene. I conducenti sono invitati a rispettare la pertinente segnaletica, onde evitare possibili sanzioni. Rimangono consentiti i sorpassi sui tratti a tre corsie e in notturna.

Si rammenta alle aziende che devono recarsi in territorio Tedesco, Austriaco e Sloveno l’opportunità di:

a) utilizzare i servizi FAI Service per:

b) adempiere alle formalità previste dalla norma sul salario minimo ed ottenere assistenza in tutta Europa:

  • RICHIEDENDO L’ASSISTENZA DI TACH CONTROLLER PER IL SALARIO MINIMO E L’ASSISTENZA LEGALE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Trasporti internazionali. Aggiornamento della classificazione degli Stati adottata dalla Germania.

La normativa Tedesca sulle restrizioni per arginare la diffusione sul Coronavirus, resterà in vigore fino al prossimo 28 Luglio. Questa normativa, come noto, distingue tre tipi di “aree a rischio”: aree a rischio “normali”; aree in cui il tasso di incidenza è particolarmente elevato (“aree ad alta incidenza”, Hochinzidenz-Gebiete); aree in cui sono diffuse le nuove varianti del virus (“aree a rischio varianti”, Virusvarianten-Gebiete).

Sulla base delle ultime determinazioni assunte, il Portogallo, il Regno Unito e la Federazione Russa sono state classificate come “aree a rischio varianti”, stante il progressivo peggioramento della situazione contagi in questi Paesi.

Di conseguenza, e sulla base della nuova versione del CoronaEinreiseVO, le seguenti regole si applicheranno ai conducenti di trasporti di merci in ingresso in Germania che hanno soggiornato in una o più dei predetti Stati negli ultimi 10 giorni:

  • Nessun obbligo di pre-registrazione sul portale https://www.einreiseanmeldung.de/#/;
  • Obbligo di dimostrare test negativo /vaccinazione/guarigione da COVID-19 prima dell’ingresso
    solo in caso di permanenza superiore a 72 ore;
  • Necessità della prova di un test COVID-19 negativo (test rapidi: validi fino a 48 h,  test PCR: validi fino a 72 h ). In alternativa, va fornita prova della vaccinazione COVID-19 completata almeno 14 giorni prima dell’ingresso o – in caso di avvenuta guarigione dal virus – la prova basata su un test PCR eseguito almeno 28 gg prima e non oltre 6 mesi prima dell’ingresso

Tutte le prove di cui sopra possono fornirsi in tedesco, inglese, francese,  italiano o spagnolo , in forma scritta o digitale.

Per i soggiorni inferiori alle 72 ore, non è richiesta nessuna delle descritte formalità.

Per un quadro della classificazione corrente degli Stati adottata dalla Germania, si rinvia alla lettera del link cliccando qui.

L’Italia, attualmente, non è considerata “area a rischio”, per cui chi proviene o ha soggiornato nel nostro Stato negli ultimi 10 gg, non deve sottostare a nessuna delle prescrizioni stabilite dalla normativa tedesca anti Covid, compreso l’obbligo di pre registrazione sul portale prima indicato.

Per chi è interessato ad approfondire la situazione vigente in Germania, consigliamo la lettura della pagina dedicata sul sito dell’Ambasciata Italiana.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Germania: nuove disposizioni per gli ingressi

Dallo scorso 23 maggio, Francia, Andorra, Croazia e Slovenia non sono più considerate aree ad alta incidenza.  Pertanto, il soggiorno in questi territori avvenuto dal 16 maggio u.s, non comporterà più alcun obbligo di preregistrazione, autoisolamento o  controllo per gli autisti che fanno ingresso in Germania.

Sempre dal 23 Maggio, il Regno Unito e l’Irlanda del Nord viene considerata come area con variante di virus. Di conseguenza, per gli autisti che vi hanno soggiornato negli ultimi 10 gg si applica: la preregistrazione sul sito https://www.einreiseanmeldung.de  prima dell’ingresso in Germania in caso di soggiorni di oltre 72 ore; obbligo di auto isolamento, sempre per soggiorni in terra tedesca superiori alle 72 ore; obbligo di essere in possesso del risultato di un test anti Covid negativo, in forma scritta o digitale. A questo proposito, evidenziamo che i test PCR possano risalire a 72 ore, mentre quelli rapidi (test dell’antigene) possono essere di max. 24 h precedenti all’ingresso in Germania. Detto obbligo di effettuare il test, si applica anche alle persone guarite dal Covid o vaccinate.

Per una migliore comprensione delle misure in vigore in Germania, si rimanda alla lettura della seguente pagine informativa del sito del Ministero federale tedesco:  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Trasporti internazionali. Varie: Germania, Austria, Spagna

Trasporti internazionali. Varie (Germania, Austria, Spagna)

Germania.

Per quanto riguarda la Germania, segnaliamo che il Ministero federale della Salute ha comunicato la proroga fino alle ore 24.00 del 31 Marzo, delle restrizioni all’accesso in Germania per coloro che provengono da aree a rischio infezione da Covid-19.

Pertanto, fino alla nuova scadenza, permangono le restrizioni previste soprattutto per chi è transitato in aree con varianti di virus (come la Regione austriaca del Tirolo e la Repubblica Ceca) nei 10 giorni precedenti l’ingresso in terra tedesca, quali:

  • la preregistrazione obbligatoria sul portale  www.einreiseanmeldung.de;
  • lo svolgimento di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo, non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso in Germania. La prova dell’esito negativo – da presentare su richiesta dell’Autorità competente ai controlli – deve essere fornita su carta o in un documento elettronico in tedesco, inglese o francese (anche italiano, per chi entra dal Brennero). Deve essere presentato su richiesta all’autorità competente. Saranno accettati sia test PCR che test rapidi secondo gli standard dell’OMS.

A proposito della registrazione, segnaliamo che nelle FAQ pubblicate sempre dal Ministero federale della Salute (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c18620), nella parte dedicata alla registrazione dei conducenti, risulta che è sempre essenziale l’indicazione di un luogo di residenza in Germania. A tal fine, per gli autisti provenienti dall’estero è possibile indicare il luogo di scarico o altro luogo che abbia un collegamento con i diretti interessati.

Segnaliamo inoltre che tra le aree ad alta incidenza di rischio, a partire dallo scorso 14 Marzo rientra anche la Repubblica di Moldavia, mentre da questo elenco è uscito il Portogallo che, dalla stessa data, viene considerato come Stato a normale incidenza di rischio (senza, quini, obblighi di pre registrazione e test per chi ha soggiornato o transitato in quello Stato negli ultimi 10 gg).

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Sempre per quanto riguarda la Germania, segnaliamo la chiusura dell’autostrada A7 da giovedì 18 marzo 2021 alle 22:00 a lunedì 22 marzo 2021 alle 5:00 (in particolare venerdì 19 marzo).

Il traffico che non deve andare ad Amburgo dovrebbe utilizzare urgentemente l’ampia tangenziale da Horster Dreieck / Maschener Kreuz all’A1 tramite la A21 e la B205 fino all’AS NMS Süd per tornare sulla A7 in direzione nord. Lo stesso vale per il traffico attraverso il sud.

Austria.

Per chi proviene dall’Austria restandovi più di 12 ore nei 14 gg antecedenti l’ingresso in Italia, permangono ancora le restrizioni che sono state indicate dal Ministero della Salute con Ordinanza dello scorso 13 Febbraio. Pertanto, per quanto concerne gli equipaggi dei mezzi di trasporto, vi è l’obbligo di presentare a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Ulteriori informazioni sulle misure adottate dall’Austria per fronteggiare la pandemia, sono disponibili qui: https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/focus-coronavirus.html

Spagna

La DGT spagnola (Direzione generale del traffico) ha informato che i divieti generali di circolazione sono stati revocati in Spagna (fino ad ora con le esenzioni di Catalogna e Paesi Baschi), per il periodo da giovedì 18 marzo 2021 a domenica 21 marzo 2021, inclusi.