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Adeguamento delle disposizioni sul fondo di integrazione salariale alla Legge di Bilancio (Decreto Ministeriale del 21 settembre 2022)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20.9.2022, il Decreto Ministeriale 21 luglio 2022 sull’adeguamento del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) alle disposizioni della legge di Bilancio 2022.

Il Fondo di integrazione salariale, già istituito presso l’INPS con D.M. n. 94343/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è adeguato infatti alle disposizioni della L. n. 234/2021, che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 148 del 2015.

Tale disciplina è rivolta ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali.

Si riassume di seguito la normativa relativa al fondo di integrazione salariale.

Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva di trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Amministrazione Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché da due rappresentanti con la qualifica di dirigente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze.                     

Il predetto Comitato si occupa di:

  1. a) predisporre i bilanci annuali;
  2. b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
  3. c) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonchè sull’andamento della gestione;
  4. d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
  5. e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Prestazione

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale viene riconosciuto:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti per le causali ordinarie e straordinarie;
  • ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti per le causali ordinarie.

L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Il trattamento viene riconosciuto per una durata massima:

  1. a) di 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che abbiano occupato fino a 5 dipendenti;
  2. b) di 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che abbiano occupato più di 5 dipendenti.

Finanziamento

A decorrere dal 1° gennaio 2022, deve essere riconosciuto:

  1. a) fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
  2. b) più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

In caso di utilizzo del Fondo deve essere riconosciuta una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.

Si precisa, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.

Per ulteriori elementi di dettaglio si invia in allegato il Decreto Ministeriale in oggetto e alla pagina dedicata al FIS sul sito internet del Ministero del lavoro.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




FIS. Semplificazioni procedurali per la domanda all’Inps.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, ha fornito precisazioni sulla sulla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’INPS di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo.

Il Ministero ricorda che all’assegno sopracitato si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali, compreso l’art. 14 del d.lg 148/2015 (come di recente modificato dal d.l 4 del 27 gennaio 2022). Pertanto il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione anche in via telematica, per la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa/datore di lavoro.

Peraltro, la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 207, lett. a), ha ampliato la tutela del FIS a partire dal primo Gennaio u.s, estendendola ai datori di lavoro che occupano anche un solo dipendente, esclusi dalla CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. Conseguentemente, anche al fine di consentire ai soggetti che sono entrati ex novo nel perimetro di operatività del FIS di adeguarsi ai nuovi adempimenti, il Ministero ha autorizzato – in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022 e stante il perdurare dell’attuale contesto emergenziale – la presentazione dell’istanza di accesso al FIS con modalità semplificate.

In particolare, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, l’istanza potrà essere inoltrata all’Inps anche in mancanza di attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015; fermo restando che, comunque, l’informativa andrà effettuata e comunicata all’Istituto e che l’Inps potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (a salvaguardia degli interessi dei lavoratori).

Per quanto riguarda le richieste di pagamento diretto all’Inps, sempre nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2022 le difficoltà finanziarie del datore di lavoro potranno desumersi anche in base ad una documentazione semplificata,; ad esempio una relazione che, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro, da cui scaturiscono le difficoltà alla base della richiesta di pagamento diretto.

Ovviamente – specifica il Ministero – la semplificazione e lo snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale, con riferimento alle diverse causali. Di conseguenza, la situazione di difficoltà – es. la mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, tenuto conto del perdurare dell’emergenza Covid, si limiti ad esplicitare le ricadute di questo contesto sulla situazione del singolo lavoratore.

Dunque, fino al 31 marzo p.v verrà affievolito l’onere, in capo al datore di lavoro, di presentare ulteriore documentazione probatoria sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

L’INPS, con il messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, fornisce precisazioni in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Già con la circolare n. 28 del 17 febbraio u.s l’Inps aveva fornito istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (vedi nota  del 18 Febbraio u.s).

In riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai cinque addetti nel semestre precedente), il nuovo intervento precisa che riguarda esclusivamente le domande presentate da datori di lavoro che non hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle norme introdotte dai decreti-legge 104/2020 e 126/2021, come confermate dalle rispettive leggi di conversione.

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno chiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei predetti provvedimenti, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza: pertanto, per la valutazione di queste richieste per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Per i datori di lavoro rimane, comunque, possibile richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

FONTE: FAI- CONFTRASPORTO




Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19. Chiarimento Inps.

L’Inps, con messaggio n. 2981 del 28 Luglio, ha ribadito che in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con causale COVID-19 erogato dal Fondo di integrazione salariale è applicabile la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria, per cui ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

L’accordo – ricorda l’Inps – è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con l’obbligo di accordo aziendale.

Il messaggio può essere prelevato da qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202981%20del%2028-07-2020.pdf

Fonte: FAI – Conftrasporto