Adeguamento delle disposizioni sul fondo di integrazione salariale alla Legge di Bilancio (Decreto Ministeriale del 21 settembre 2022)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20.9.2022, il Decreto Ministeriale 21 luglio 2022 sull’adeguamento del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) alle disposizioni della legge di Bilancio 2022.
Il Fondo di integrazione salariale, già istituito presso l’INPS con D.M. n. 94343/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è adeguato infatti alle disposizioni della L. n. 234/2021, che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 148 del 2015.
Tale disciplina è rivolta ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali.
Si riassume di seguito la normativa relativa al fondo di integrazione salariale.
Destinatari
Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva di trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Amministrazione Fondo
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché da due rappresentanti con la qualifica di dirigente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il predetto Comitato si occupa di:
- a) predisporre i bilanci annuali;
- b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- c) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonchè sull’andamento della gestione;
- d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Prestazione
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale viene riconosciuto:
- ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti per le causali ordinarie e straordinarie;
- ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti per le causali ordinarie.
L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il trattamento viene riconosciuto per una durata massima:
- a) di 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che abbiano occupato fino a 5 dipendenti;
- b) di 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che abbiano occupato più di 5 dipendenti.
Finanziamento
A decorrere dal 1° gennaio 2022, deve essere riconosciuto:
- a) fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
- b) più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.
In caso di utilizzo del Fondo deve essere riconosciuta una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.
Si precisa, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.
Per ulteriori elementi di dettaglio si invia in allegato il Decreto Ministeriale in oggetto e alla pagina dedicata al FIS sul sito internet del Ministero del lavoro.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO