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Proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2021

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2021, è stato ulteriormente prorogato, dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, il termine per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Come noto, la specifica funzionalità, introdotta con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, è resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e consente agli operatori Iva, agli intermediari delegati, o al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

L’ulteriore proroga, rispetto a quella già disposta con il Provvedimento del 23 settembre 2020, è resa necessaria in attesa del parere dell’Autorità Garante della privacy per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in attuazione dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto “collegato fiscale alla legge di bilancio 2020”).

La suddetta disposizione ha previsto la memorizzazione per 8 anni dei file xml delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite Sdi, per essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; ciò previa definizione delle misure per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel periodo transitorio, esteso dal Provvedimento in esame al 30 giugno 2021, gli operatori Iva possono consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è prelevabile da qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_28.2.2021.pdf/29a01a8f-426c-9e9e-d8e2-8564a3ad5b84

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Fatture elettroniche: consultazione e acquisizione delle stesse o dei loro duplicati informatici (PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2021)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 24 settembre 2020, è stato prorogato al 28 febbraio 2021 (dal 30 settembre 2020) il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

La proroga – concordata con il Garante per la privacy – è dovuta a motivi tecnici, visto che sono ancora in corso le attività indispensabili per gli adeguamenti resi necessari dall’articolo 14 del decreto legge 124 del 26 Ottobre 2018, che prevede la memorizzazioni dei file delle fatture elettroniche trasmessi tramite il Sistema di interscambio fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Fino al termine del periodo transitorio, l’Agenzia potrà conservare in via temporanea tutti i file xml trasmessi tramite il SdI e, in caso di mancata adesione al servizio entro il 28 febbraio 2021, gli stessi andranno in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy.

Agli operatori Iva che utilizzano il canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di interscambio (Sdi), viene offerta la possibilità di ottenere un report di quadratura delle fatture e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e l’operatore (sia ricevente, sia trasmittente). Tale funzionalità permette anche la possibilità, agli stessi soggetti, di richiedere il reinoltro delle fatture e delle notifiche non recapitate.

Il provvedimento dell’Agenzia è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO