1

EMERGENZA COVID-19. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 AGOSTO 2020. PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. EFFICACIA DAL 9 AGOSTO 2020 AL 7 SETTEMBRE 2020.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Le disposizioni si applicano a partire dal 9 agosto 2020 in sostituzione delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM del 14 luglio e sono efficaci fino al 7 settembre prossimo. Restano salvi i diversi termini di durata previsti espressamente con riferimento ad alcune singole misure.

1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Il provvedimento sostanzialmente conferma, con alcune novità, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle misure precauzionali minime finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili. Entrambe le misure – previste anche dalla ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata sulla G.U. n.193 de 3 agosto 2020 – sono derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Da evidenziare che ai sensi dell’art.1, comma 6:

  •  i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante (lett.a);
  •  sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche  effettuate  dagli  uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche’  i  corsi  di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti. Sono autorizzati inoltre i corsi di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL (lett.r);
  •  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, puo’ disporre sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori (lett. ii);
  • Per le attività professionali si raccomanda ancora lo svolgimento anche in modalità di lavoro agile o a distanza (ove compatibile) (n.11)

2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Ai sensi dell’articolo  2 – che conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio u.s.  –  sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

A questo riguardo, si richiama l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

3. Limiti agli spostamenti da e per l’estero (art 4 – 7)

Sono state interamente riformulate le disposizioni sugli spostamenti da e per l’estero – art. 4 e ss – recependo i contenuti delle recenti ordinanze sul tema emanate dal Ministro della Salute e introducendo alcune ulteriori modifiche della disciplina con particolare riguardo ai paesi considerati a più alto rischio di contagio e alle tipologie di soggetti esentati dal rispetto della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario. 

In particolare:

  • l’art. 4 vieta gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 (praticamente, tutti i Paesi non indicati negli Elenchi A,B,C,D,F), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, e gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, (dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia), a meno che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, tra i quali: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale  di cittadini, e loro familiari, di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo.
    Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che, nel corso dei 14 giorni antecedenti, hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al sopra citato elenco F dell’allegato 20, salvo che nei seguenti casi:  cittadini, e loro familiari, di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
  • L’art. 5 prescrive che fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi, tranne Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche di una serie di informazioni (Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia; motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20; informazioni previste nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell’allegato 20).
    Le persone, che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco), anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso  di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria tramite i numeri telefonici appositamente dedicati e, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, di sottoporsi ad isolamento.
  • L’art.6 stabilisce che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco) anche se asintomatiche, si attengono agli obblighi di quarantena da cui sono stati esclusi  – salvo che intervengano sintomi di COVID-19 – gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante.

4. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi da bandiera estera (art 8)

Si introduce la possibilità di svolgere, a decorrere dal 15 Agosto, i servizi di crociera delle navi battenti bandiera italiana, purché si rispettino le specifiche linee guida (allegate al DPCM e validate dal Comitato tecnico scientifico) ed i servizi siano indirizzati esclusivamente a favore di passeggeri non sottoposti a obblighi di isolamento fiduciario e/o sorveglianza sanitaria e che non abbiano soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti l’imbarco, in alcuni Paesi esteri espressamente indicati  negli elenchi C), D), E) ed F) dell’Allegato 20 del decreto in esame.

Viene, inoltre, consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani alle medesime condizioni sopra esposte purché provengano da porti di scalo situati negli Stati o territori di cui agli elenchi A)e B) dell’Allegato 20, del decreto in esame.

5. Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 9)

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si sottolinea che le specifiche “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (All. 15) sono state modificate con riferimento alle condizioni che devono essere rispettate a bordo dei treni e degli autobus per poter derogare all’obbligo distanziamento minimo di un metro tra passeggeri.

6. Esecuzione e monitoraggio (art. 11)

L’esecuzione delle misure resta di competenza del Prefetto territorialmente competente, che si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro , nonché, ove occorra, delle Forza armate, sentiti i competenti comandi regionali.

Nel rinviare per le singole prescrizioni alla lettura del decreto e dei relativi allegati – tra i quali si segnalano le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate in data 6 agosto 2020 (allegato 9) – si fa riserva di fornire eventuali approfondimenti con successive comunicazioni.

Il testo del dpcm, completo degli allegati, può essere prelevato al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&elenco30giorni=true