DPCM 7 Settembre 2020
Pubblicato il DPCM del 7 Settembre 2020, che proroga fino al 7 Ottobre 2020 le prescrizioni precauzionali minime del DPCM del 7 Agosto per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Il provvedimento conferma come misure essenziali di prevenzione il divieto di assembramento, il distanziamento di almeno un metro, il lavaggio delle mani e l’uso delle mascherine; per queste ultime, viene richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto, che prescrive l’obbligo di utilizzo dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale
Viene inoltre confermata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 sull’obbligo di tampone e segnalazione alla ASL per gli ingressi in Italia provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Peraltro, l’art.1, comma 2 del decreto in commento esclude tale obbligo nei casi previsti dall’art.6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 Agosto, ovvero:
- equipaggio dei mezzi di trasporto; personale viaggiante; spostamenti da e verso San Marino e Vaticano; ingressi per motivi di lavoro, regolati da speciali protocolli di sicurezza; ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di attestazione di aver effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo (comma 6);
- soggiorni brevi in Italia di 120 ore per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza; transiti in Italia con mezzi privati, di durata non superiore a 36 ore; cittadini e residenti degli Stati indicati negli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20, in ingresso per motivi di lavoro; personale sanitario; lavoratori transfrontalieri; personale di imprese e enti con sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro di durata non superiore a 120 ore; funzionari e agenti dell’Unione Europea, o di organizzazioni internazionali, diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e della polizia di stati nell’esercizio delle proprie funzioni; alunni e studenti frequentanti un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale rientrano almeno una volta a settimana (comma 7).
In merito alle modifiche al citato DPCM 7 agosto si segnala quanto segue:
- a coloro che, nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi esteri di cui all’Elenco E dell’allegato 20, sarà possibile l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva purché cittadina di Paesi dell’Unione Europea, di Stati aderenti all’accordo di Schengen, di Paesi del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Stato del Vaticano, ovvero cittadina di altri Stati terzi soggiornante di lungo periodo in Italia (art. 4 comma 1, nuova lettera i-bis));
- non saranno più soggetti ad obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni coloro che entrano in Italia dall’estero, in caso di ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e purché attestino di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, a un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo (art. 6, comma 6, nuova lettera d-bis));
- è stato confermato (elenco F all.20) il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
In merito alle attività formative, si conferma quanto già previsto dal precedente dpcm del 7 Agosto, che ha espressamente acconsentito lo svolgimento in aula della formazione finanziata dal MIT (su questa formazione, si attende tuttavia la modifica del DM 337/2019 circa la nuova tempistica di svolgimento).
Per una descrizione più approfondita delle misure in vigore anche all’esito dell’ultimo DPCM, si rinvia alla pagina seguente: https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4268-coronavirus-viaggiare-sicuri-raccomandazioni-restrizioni-divieti.html
FONTE: FAI – CONFTRASPORTO