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Emergenza Coronavirus. DPCM 18 Ottobre 2020.

In data 18 Ottobre il Governo ha adottato un nuovo DPCM che integra il precedente provvedimento del 13 Ottobre, introducendo ulteriori prescrizioni e limitazioni per l’attività scolastica, quella sportiva, la ristorazione e l’attività convegnistica.

Nel rimandare gli interessati alla lettura del provvedimento (che, seguendo il DPCM del 13 Ottobre, resterà in vigore fino al 13 Novembre), di seguito evidenziamo alcune delle disposizioni introdotte:

  • E’ consentita la chiusura, dopo le ore 21, delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art.1, lett. a);
  • Rimangono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico, e con un numero di partecipanti che permetta il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (nuovo art.1.6 lett.n del DPCM 13 Ottobre);
  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, fatta salva la modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti. Lo svolgimento delle riunioni con modalità a distanza è obbligatorio nella pubblica amministrazione (a meno che non sussistano motivate ragioni che impongano la modalità in presenza), mentre per le riunioni private viene fortemente raccomandato (art.1.6. n-bis DPCM 13 Ottobre);
  • Nel riscrivere la lettera r) del DPCM del 13 Ottobre, viene confermata la possibilità di continuare a svolgere i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e viaggiatori, e quelli sul buon funzionamento del tachigrafo da parte di autoscuole e altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e quelli abilitanti comunque autorizzati o finanziati dal MIT. In caso di aggravamento della situazione epidemiologica, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con Decreto del MIT può essere prevista la sospensione temporanea delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 cds, e la proroga dei termini previsti dagli artt 121 e 122 del c.d.s per i candidati che non hanno potuto sostenere le suddette prove;
  • Per quanto riguarda i limiti alla ristorazione (nuova lettera ee, art.1.6 DPCM 13 Ottobre) la consumazione al tavolo (al quale non possono trovarsi più di 6 persone) è consentita dalle ore 5 alle ore 24; senza consumazione al tavolo, l’attività è permessa fino alle 18. Per la consegna a domicilio non vi sono limitazioni d’orario, mentre l’asporto è permesso fino alle 24.00. Continuano ad essere possibili le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Agli esercenti, è fatto obbligo di esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • Grazie anche all’intervento della Conftrasporto, è stata corretta la formulazione iniziale della lettera ff (art.1.6) del DPCM del 13 Ottobre, che tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono rimanere aperti anche oltre gli orari consenti dal DPCM, non includeva anche i punti di ristoro delle aree di servizio e rifornimento carburante. Questa anomalia è stata ora corretta per quelli collocati lungo le autostrade (per cui, viene garantita l’apertura dei punti di ristorazione anche dopo le 24), mentre nulla si dice per i punti di ristoro delle aree di servizio collocate sulle altre tipologie di strade, per cui la questione verrà riportata all’attenzione delle competenti autorità.

DPCM 18 ottobre 2020

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO