1

Emergenza COVID-19. DPCM 13 ottobre 2020. Efficacia dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020

Pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre, con le misure di contrasto all’emergenza Covid-19 efficaci dal 14 Ottobre e fino al 13 Novembre p.v.

Il provvedimento introduce alcune novità, tra cui quella relativa ai servizi di ristorazione (art.1.6.ee), che sono consentiti fino alle 24.00 con consumo al tavolo, e fino alle 21.00 senza consumo al tavolo. E’ sempre permessa la ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Alle Regioni e alle Province autonome viene chiesto di accertare in via preventiva se queste attività sono compatibili con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e di individuare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio in questi settori o in settori analoghi.

Quanto all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche auto-prodotte idonee a fornire adeguata protezione e, allo stesso tempo, comfort e respirabilità). Questi dispositivi vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti quelli all’aperto, tranne quando le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto garantiscano condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio. Peraltro, l’impiego di questi dispositivi viene raccomandato anche nelle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Confermata (art.1.6.r) la possibilità di svolgere i corsi:

  • abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
  • per l’accesso alla professione di trasportatore merci su strada di merci e viaggiatori;
  • sul corretto funzionamento del cronotachigrafo;
  • i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIT.

A tal fine, viene richiamato il rispetto delle misure riportate nel “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento dal contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’Inail.

Per quanto concerne le attività professionali (art.1.6.ll), si raccomanda:

  • lo svolgimento anche mediante modalità di lavoro agile (se compatibili);
  • l’incentivazione alle ferie, congedi retribuiti per i dipendenti e agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • l’incentivo alla sanificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a forme di ammortizzatori sociali.

Quanto alle limitazioni degli spostamenti da e per l’estero, (artt. 4-7), rimangono confermate le misure introdotte con il dpcm del 7 Settembre u.s e dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 21 Settembre e del 7 Ottobre scorsi, con particolare riferimento agli obblighi di tampone (nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, oppure presso la asl di riferimento entro le 48 ore da tale ingresso) in caso di soggiorno o transito – nei 14 giorni anteriori all’entrata in Italia- in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito e Irlanda del nord (elenco C, allegato 20 del dpcm). Da tale obbligo, l’art. 6 (comma 7) continua ad esonerare: gli equipaggi dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria competente.  

Per questi soggetti, rimangono comunque fermi gli obblighi di dichiarazione previsti all’art. 5; in particolare, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 gg antecedenti l’ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli elenchi C,D,E,F dell’allegato 20 al dpcm, anche se asintomatiche, devono mettere al corrente del proprio ingresso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Rimangono esclusi, pertanto, i soggiorni/transiti in Paesi della U.E, ad eccezione di quelli indicati negli elenchi C, D.

Inoltre, tranne l’ipotesi di soggiorno/transito in uno dei Paesi dell’elenco F avvenuto nei 14 gg prima dell’ingresso in Italia, e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui sopra, la sottoposizione al tampone non è richiesta per gli ingressi per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza per periodi non superiori alle 120 ore (con obbligo, al termine di questo periodo, di lasciare l’Italia o iniziare l’isolamento fiduciario – vedi art.6.8).

Con riferimento agli ingressi in Italia si riporta la pagina informativa predisposta dal Ministero della Salute ed il questionario del Ministero degli Esteri che fornisce indicazioni sugli adempimenti da rispettare rispetto agli Stati specifici di provenienza.

Per quanto riguarda gli spostamenti all’estero rendiamo disponibili i collegamenti al sito www.viaggiaresicuri.it aggiornato dal Ministero degli Esteri ed al sito www.reopen.europa.eu aggiornato dalla Commissione Europea.

Per ulteriori ragguagli, si rinvia alla lettura del dpcm che, insieme agli allegati, può essere prelevato dal seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05563&elenco30giorni=true

_________________________

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Citta’ del Vaticano

Elenco B

 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo  (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria,  Islanda, Liechtenstein,  Norvegia  (incluse  isole  Svalbard  e  Jan   Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa,  Martinica,  Guyana,  Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori  situati  al  di  fuori  del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi  territori  nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi  isole  del  Canale,  Gibilterra,  isola  di  Man   e   basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori  al  di  fuori del continente europeo).

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru’, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO