Lavoro. Giurisprudenza della Cassazione (diritto alle ferie dei dirigenti; natura dei versamenti datoriali ai Fondi di previdenza complementare)
Diritto alle ferie dei dirigenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15952 dello scorso 8 Giugno, ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla fruizione di ferie, permessi e riposi è irrinunciabile anche per i dirigenti. Pertanto, il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive
L’erogazione di un’indennità sostitutiva, infatti, rappresenta un’eccezione alla regola generale del godimento delle ferie per il reintegro delle energie psico fisiche del lavoratore. La monetizzazione è possibile solo per le ferie non godute del periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non è applicabile per le ferie riferite a periodi precedenti perche’, rispetto a queste, il datore di lavoro doveva assicurare l’effettiva fruizione.
La violazione del diritto alle ferie è imputabile al datore di lavoro solo se è derivata da un fatto imputabile al medesimo. Ma ciò non si verifica quando il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell’azienda (come avviene per chi ricopre la qualifica di dirigente), pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell’impresa, non lo eserciti; in questa ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un’autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilita’ di un inadempimento colpevole del datore.
Secondo la Cassazione, unica eccezione a detto principio generale è che il dirigente riesca a provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive.
L’ordinanza può essere prelevata da qui.
Natura dei versamenti datoriali ai Fondi di previdenza complementare.
La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza 9 giugno 2021, n. 16084, ha confermato che i versamenti del datore di lavoro nei Fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva, contribuendo all’obiettivo di garantire al lavoratore mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria.
Peraltro, la natura previdenziale del trattamento erogato dai medesimi Fondi non comporta l’assoggettamento al divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi altrimenti previsto dall’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, confermando quindi il principio già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 6928 del 2008; decisiva in tal senso è l’estraneità al bilancio dello Stato delle risorse di cui si avvale la previdenza complementare.
La Sentenza è disponibile qui.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO