Decreto Trasporti: aumento limiti sagoma, revisioni presso officine private, CQC ed Albo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 Settembre u.s è stato pubblicato il testo del decreto legge 121 del 10 Settembre u.s, meglio noto come “decreto trasporti”, al cui interno sono state inserite alcune disposizioni di interesse anche per l’autotrasporto.
Rimandando per tutti gli approfondimenti alla lettura del provvedimento e alle circolari ministeriali che, prevedibilmente, seguiranno a breve, di seguito riportiamo una prima elencazione di alcuni degli interventi previsti.
– ART.1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti).
All’interno di questo articolo ricadono tra le altre le seguenti modifiche, legate al codice della strada e alla circolazione dei veicoli:
• Possibilità che, con Ordinanza del Sindaco, vengano introdotti degli spazi riservati alla sosta (a carattere temporaneo o permanente, o anche per determinati periodi, giorni e orari) dei veicoli elettrici e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite (nuova lett. d, art.7, comma 1 cds);
• Inasprimento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del divieto di sosta negli spazi riservati (alle donne in stato di gravidanza; per il trasporto scolastico; agli invalidi);
• Aumento dagli attuali 16.50 mt a 18 mt (compresi gli organi di traino), della sagoma limite prevista dall’art.61, comma 2 del cds per gli autoarticolati e gli autosnodati. Va detto che per quanto riguarda gli autoarticolati, la lunghezza massima stabilita in ambito U.E dall’allegato 1 della direttiva europea 96/53 (e ss modifiche e integrazioni) è pari a 16.50 mt, mentre quella degli autosnodati è fissata (come per gli autotreni) in 18.75 mt. Pertanto, riteniamo che per aver maggior chiarezza sull’ambito di operatività di questa novità, sarà necessario attendere – oltre alla conversione in legge del provvedimento – anche un chiarimento ufficiale del MIMS.
• Estesa la possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari – con inclusione, quindi, dei rimorchi e dei semirimorchi – presso le officine private (art.1, lett. c del decreto legge, di modifica dell’art.80 comma 8 del c.d.s). Come previsto per i veicoli a motore di massa superiore alle 3,5 ton (con l’esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e dei prodotti deperibili in regime ATP), anche l’operatività della nuova disposizione è condizionata all’emanazione del decreto ministeriale (MIMS) – attesa sin dal 2019 – che deve definire le modalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni affidate ai privati. Peraltro, il comma 6 art 1 del decreto introduce un serie di commi aggiuntivi (dal 4 octies al 4 undecies, art. 92 del d.l 18/2020 – cd. “Cura Italia”), che rimandano ad un decreto del MIMS (da emanare entro 30 gg) per l’istituzione delle Commissioni d’esame per l’abilitazione degli Ispettori abilitati a svolgere gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (figura, questa, prevista dal d.m 19.5.2017).
• Utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto prevede ora che l’autorizzazione alla circolazione di prova “può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”. Rimane comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa del titolare della targa prova (ai sensi della normativa vigente in materia di copertura di responsabilità civile verso terzi), per gli eventuali danni cagionati dal veicolo durante la circolazione in prova. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, verrà stabilito il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili tenuto conto del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
• Modifica (al comma 5, art. 1 del decreto legge) di una serie di disposizioni nel decreto legislativo 286/2005 riferite alla CQC. (in particolare gli artt. 14 e 22 del predetto d.lgs). L’intervento sull’art. 22 (codice unionale), mira a precisare che la qualificazione iniziale e la formazione periodica oggetto della disposizione, comprovate tramite l’inserimento sulla patente del codice unionale “95”, si riferiscono alle abilitazioni alla guida rilasciate in Italia.
– ART.5 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
Novità sui requisiti per l’ingresso nel Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi. Il comma 11 dell’art.5 del decreto legge introduce due modifiche all’art. 10, comma 1, lett. f del d.lgs 284/2005:
1. La prima è la sostituzione delle parole “un rappresentante per ciascuna” delle associazioni (di categoria dell’autotrasporto e di rappresentanza del mondo delle cooperative), con “un rappresentante espressione” degli stessi soggetti di cui sopra.
2. L’altra ha riguardato il requisito della rappresentanza dell’associazione “in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce”. La novità consiste nella sostituzione delle parole “ delle Confederazioni alle quali aderisce”, con il seguente periodo: “della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria”.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti.
Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO