Carta tachigrafica e numero della patente. Nota del Ministero dell’Interno
Con circolare del 30 gennaio u.s, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti su un reclamo della Commissione europea relativo ad una sanzione elevata dagli organi di Polizia stradale italiani nei confronti di un trasportatore della Repubblica Ceca, al quale veniva contestata la mancata corrispondenza tra il numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente – rilasciata nel 2021 – rispetto a quello riportato sulla patente di guida – rilasciata nel 2023.
Il Ministero richiama il contenuto dell’art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014, in cui si prevede che la carta tachigrafica conducente abbia una validità pari a 5 anni e sia identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta.
L’indicazione, sulla carta tachigrafica, del numero della patente posseduta al momento del rilascio, è invece prevista dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.
Pertanto, l’Interno ritiene che in mancanza di specifiche disposizioni, la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione; di conseguenza, le indicazioni fornite nella circolare MIT del 17 ottobre 2013, devono ritenersi superate.
FONTE: FAI-CONFTRASPORTO