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Trasporto Rifiuti. Assemblea annuale dell’Albo dei Gestori Ambientali

Si svolgerà ad Ancona, il prossimo 15 settembre 2023, con inizio alle ore 9,30 l’Assemblea Annuale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

L’assemblea tratterà il tema della “Economia circolare e digitalizzazione degli adempimenti ambientali: un’opportunità per il comparto delle costruzioni”.

Anche se il tema appare incentrato sulla particolare categoria dei rifiuti derivanti dal settore delle costruzioni (edilizie, navali, del territorio, ecc…), il particolare momento attraversato dalla normativa ambientale del trasporto dei rifiuti, con la dematerializzazione delle autorizzazioni, i nuovi modelli di FIR e Registro c/s, il prossimo sistema di tracciabilità Rentri, assicura che tali argomenti saranno sicuramente trattati, quantomeno nella relazione dei rappresentanti degli organi di controllo e del Presidente dell’Albo gestori Ambientali.

Si invitano quindi le imprese interessate a partecipare al Convegno, di cui si allega il programma.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Albo Gestori Ambientali. On-line il nuovo sito istituzionale

Si ritiene utile comunicare che dalla data odierna è attivo il nuovo sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali: www.albonazionalegestoriambientali.it

La revisione del sito web – comunica la segreteria del Comitato Nazionale – si è resa necessaria a fronte del numero sempre crescente di visite, che ha raggiunto quasi i 18 milioni di pagine visitate nel corso degli ultimi dodici mesi. 

Il nuovo sito è stato sviluppato basandosi su tecnologie più avanzate e su tre concetti cardineusabilità, accessibilità e comunicazione. 

Si è scelto pertanto di dare risalto alle aree logiche di maggiore interesse, alle ultime notizie e ai servizi offerti per avvicinare sempre di più l’Albo agli utenti e facilitare lo scambio di informazioni normative e funzionali, con un occhio di riguardo alla sicurezza dei dati e alla velocità di fruizione. 

Si segnala inoltre che con questo primo rilascio sono presenti nuove pagine con aree dedicate a: 

  • la ricerca di contenuti all’interno del sito;
  • le Sezioni dell’Albo;
  • le iniziative legate alla legalità; 
  • la newsletter, con archivio e modalità di iscrizione.

Per le imprese iscritte risultano inoltre più facili da consultare le sezioni di maggiore consultazione, come ad esempio quelle relative ai propri dati d’iscrizione ed agli esami periodici per i responsabili tecnici.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Albo gestori ambientali. Ultime delibere e circolari.

Si ritiene utile informare che l’Albo Gestori Ambientali ha emanato, nell’ultima settimana, i seguenti provvedimenti:

  • Delibera n. 13, del 14 dicembre 2021, recante la modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (solo trasporto transfrontaliero di rifiuti) da parte di imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione Europea;
  • Circolare n. 13, del 21 dicembre 2021, con chiarimenti sull’efficacia e la validità dei provvedimenti d’iscrizione e rinnovo all’Albo;
  • Circolare n. 14, del 21 dicembre 2021, con precisazioni circa l’attribuzione dei codici EER 20 03 04 e 20 03 06.

Si commentano sinteticamente i tre provvedimenti.

La delibera n. 13, non riguarda né le imprese italiane di trasporto rifiuti, né quelle comunitarie, ma solo quelle aventi sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa prevede un particolare modello di domanda per il rinnovo della loro iscrizione all’Albo Gestori in categoria 6 (per il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti), tenuto conto che i soggetti non appartenenti alla UE non possono presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio, se non in possesso di autorizzazione a soggiornare in territorio italiano.

La domanda e la documentazione a corredo deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

La circolare n. 13, conferma che la data di validità dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, di variazione e di rinnovo decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati (come già stabilito nella delibera n. 1 del 2016). Nel caso di rinnovo formalizzato e notificato prima della scadenza quinquennale dell’iscrizione, decorre dal giorno successivo alla scadenza dell’iscrizione stessa (come da delibera n. 2 del 2020). Riguardo infine la data da inserire sul FIR (formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto), la circolare precisa che questa deve coincidere con quella d’inizio di validità del provvedimento autorizzativo (cfr. esempio qui sotto).

Con circolare n. 14 il Comitato nazionale, dopo aver premesso che in base al D. Lgv. 116/2020 e alla legge 108/2021 è stata modificata la classificazione di taluni rifiuti, per cui i rifiuti derivanti “dalle fosse settiche e delle reti fognarie sono stati classificati come “rifiuti speciali” (prodotti da attività di impresa), escludendoli dalla definizione dei “rifiuti urbani”,  ha precisato che i Codici EER 20 03 04 e 20 03 06, essendo stati classificati come “rifiuti speciali”, possono essere autorizzati solo in categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

Di conseguenza le imprese attualmente iscritte in categoria 1 per il trasporto dei rifiuti classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06 (riportati nel provvedimento di iscrizione in categoria 1), possono continuare a fare riferimento anche alla categoria 1 (se richiesto dal Committente pubblico) per il loro trasporto fino al termine di validità del provvedimento di iscrizione in tale categoria (scadenza dei 5 anni di iscrizione), tenendo presente che per il trasporto di detti rifiuti (CER 20 03 04 e 20 03 06) in futuro varrà solo l’iscrizione in categoria 4.

Infine, va ribadito che le imprese che effettuano l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e delle fosse settiche sono tenute all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 (ossia in categoria 4 = raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), e che non vale per tali attività l’iscrizione in 2 bis (come produttori iniziali e conto proprio) ex art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006.

Si riportano i tre provvedimenti sopra menzionati

Delibera n. 13 del 14 dicembre 2021

Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021

Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Albo gestori – Proroga del periodo transitorio di attività dei Responsabili Tecnici senza esame – Avvio delle verifiche di aggiornamento dal 1° gennaio 2022.

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria che ha sospeso, da ormai più di un anno, gli esami per Responsabile Tecnico (RT) – sia quelli di verifica iniziale sia quelli di aggiornamento quinquennale – il Comitato Nazionale Albio gestori ha ora disposto, con delibera n. 9 del 28 luglio 2021, che:

  • il periodo transitorio in cui i vecchi RT, che esercitavano alla data del 16 ottobre 2017, avrebbero potuto continuare ad esercitare senza sottoporsi ad alcun esame, venga prorogato di un anno, cioè dal 16 ottobre 2022 al 16 ottobre 2023;
  • le verifiche quinquennali di aggiornamento degli stessi RT possano decorrere, anziché dal 2 gennaio 2021, dal 1° gennaio 2022.

Si riporta in allegato la delibera n. 9 del 28 luglio 2021

Deliberazione n.9 del 28 luglio 2021 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO




Albo gestori ambientali. Proroga iscrizioni con scadenza nel 2020 o nel primo mese 2021 fino al 3 maggio 2021.

Con circolare n. 14 del 10 dicembre scorso, il Comitato Nazionale, in applicazione delle ultime disposizioni legislative sulla proroga di validità degli atti amministrativi (art. 3-bis della legge 159/2020 di conversione del decreto legge 125/2020) ha stabilito che tutte le iscrizioni all’albo nazionale dei gestori ambientali “in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 30 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”.

Pertanto tutte le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all’albo con provvedimenti d’iscrizione aventi scadenza tra il 30 gennaio scorso ed il prossimo 31 gennaio 2021, vedranno prorogate di validità dette iscrizioni sino al 3 maggio 2021.

“Resta inteso” – aggiunte la circolare del Comitato Nazionale – “che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

  1. rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. prestare, per i casi previsti (iscrizione nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8 , 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione a quella del 3 maggio 2021;
  3. comunicare la variazione dell’iscrizione.”

Si riporta la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 che dispone il rinvio.

Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 Comitato Nazionale Albo Gestori

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO