041935844 info@faiveneto.com

Come già comunicato con notizia dello scorso 18 novembre, riportata nella sezione “Primo piano”  del sito internet FAI, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso disponibile  il Decreto Ministeriale per il rinnovo del parco, contenente le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti, a beneficio delle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quello di autotrasporto di cose.

Sino ad oggi il decreto in esame non è stato ancora pubblicato in gazzetta e ciò non rende possibile procedere con gli ordinativi dei veicoli che – si ricorda – saranno finanziabili solo dopo l’entrata in vigore dei menzionati decreti (successiva alla pubblicazione).

Sui ritiene comunque opportuno illustrare i contenuti essenziali del provvedimento che prevede lo  stanziamento di 50 mln € (biennio 2021-2022), suddiviso nelle diverse tipologie di beni, come segue:

a) € 5.000.000 per l’acquisizione di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) € 35.000.000:

  • per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 ton comprese;
  • per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-final (massa pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t), con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia.

c) € 10.000.000

  • per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi (all.1 del decreto) volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
  • per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton. allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

A differenza delle annualità precedenti, non sono stati previsti contributi per le acquisizioni di gruppi di casse mobili.

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all’ordine di presentazione delle domande (fatta salva eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di investimenti).

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (art.2.3). Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A) (art. 8.3).

L’importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare € 550.000 e, in caso di superamento, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa (art.2.4). L’importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio (art 2.5)

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, a pena di revoca. Non si procede all’erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio (art. 2.6)

A pena di inammissibilitài veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbano essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell’entrata in vigore del decreto in commento (art.2.7).

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto – che si ripete non è ancora avvenuta – ed ultimati entro il termine che sarà indicato dal Decreto direttoriale di attuazione (anche questo non ancora emanato) – art. 3.3.

Con successivo decreto direttoriale di attuazione, verranno indicate le modalità per la presentazione delle domande, la dimostrazione degli investimenti effettuati e la loro rendicontazione.

Di seguito, si riporta l’entità del contributo per ciascuna tipologia di beni incentivabili.

  • Autoveicoli a trazione alternativa (art. 5.1, lettere a, b, c; art. 5.2)

a) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t. Il contributo è determinato in € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t fino a 7 t e in € 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.;

b) Veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 Il contributo è determinato in € 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore superiore a 7 ton e fino a 16 t, e in € 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t;

c) dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci, come veicoli elettrici. Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a € 2000.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a € 1.000 per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest’ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del dm.

  • Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione (artt. 5.3, 5.4)

a) E’ finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton e fino a 16 ton; € 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t.

b) Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Final ed Euro VI (massa pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t), con contestuale rottamazione, è determinato in € 3.000 per ogni autoveicolo.

  • Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale (art. 5.5)

    Sono inoltre finanziabili:

a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO. E’ richiesto che i predetti rimorchi e semirimorchi siano dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell’allegato I del dm.

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 ton allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate – ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera – con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nei sopraelencati casi a), b) e c), il contributo viene determinato come segue:

  • per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. In caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario si accresce risultando pari a 7.000 €.
  • per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a €. 5.000

A determinate condizioni, i contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta (art. 5.9)

Per le attività istruttorie, il MIMS (Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto) si avvale della società R.A.M.

Nell’allegare il decreto in oggetto, si fa riserva di comunicarne tempestivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si ritiene utile riportare di seguito una tabella riepilogativa degli importi dei singoli benefici da questo previsti.

Scarica il PDF :

Decreto Ministeriale per il rinnovo del parco veicolare

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO