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Segnaliamo che, in ordine al credito di imposta del 28% legato agli acquisti di gasolio del primo trimestre 2022, MIMS e Agenzia delle Dogane hanno diffuso in data odierna un secondo blocco di FAQ.

Questo secondo blocco (di cui si consiglia comunque la lettura) ribadisce in larga misura concetti che erano già stati chiariti nella prima tornata di FAQ (sulle quali vedi la nota del 5 agosto u.s). Tra questi, evidenziamo i seguenti:

  • Il conto proprio è escluso dall’agevolazione (FAQ 1).
  • Il credito d’imposta viene calcolato nella misura del 28% sulla spesa al netto dell’IVA in modo automatico dalla piattaforma; di conseguenza bisogna inserire tutti gli importi al lordo dell’IVA per i veicoli di classe ambientale euro V o superiore (FAQ 2).
  • In presenza di fornitore estero del carburante, nel campo fattura dovrà essere riportato il numero della fattura estera, con il prefisso “net-” (ad esempio la fattura 1067542 dovrà essere inserita come “net-1067542”). Anche in questo caso, l’importo dovrà essere inserito necessariamente al lordo dell’IVA del 22% (FAQ 3 e anche FAQ 30).
  • Nel file targhe, per ogni singola fattura, devono essere inserite le targhe dei mezzi (di categoria euro V o superiore) che sono stati riforniti con il gasolio acquistato con quella fattura. Pertanto, se l’impresa ha nove veicoli che sono stati riforniti con gasolio acquistato con nove diverse fatture, dovrà necessariamente utilizzare 81 righe (FAQ 3).
  • Per i rifornimenti presso distributori privati a cui attingono anche veicoli di categoria ecologica inferiore all’euro 5 o non adibiti al trasporto merci c/terzi, è comunque possibile risalire all’importo rimborsabile tramite i litri riforniti ai soli veicoli euro V o superiore (FAQ 4). A questo proposito, la FAQ 24 ritiene corretto utilizzare gli stessi criteri adottati per le domande di rimborso accise (stime sul consumo, proporzioni in base ai Km, ecc).
  • Se sono indicate le targhe, la fattura è di tipo CARB (FAQ 9).
  • Per conoscere l’apertura del portale, la FAQ 10 riporta i seguenti due indirizzi:

MIMS – https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di

ADM – https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori

  • Le fatture rilevanti per la misura sono quelle datate nel primo trimestre (FAQ 12). Su questo tema segnaliamo anche la FAQ 23, dove l’Agenzia conferma che possono essere inserite anche le fatture differite emesse con data gennaio 2022 ma riferite a rifornimenti di dicembre 2021. Per lo stesso motivo, vanno invece escluse le fatture datate aprile 2022 sebbene riferite a rifornimenti di marzo.
  • In caso di assenza, nel programma excel, del formato di salvataggio CSV “con separatore di campo”, è utilizzabile il formato CSV “con separatore di elenco” (FAQ 13). Non può essere utilizzato il formato .TXT (FAQ 16).
  • Per il gasolio utilizzato per alimentare il gruppo frigorifero del mezzo, non vale il limite di 1 km/litro previsto nel rimborso delle accise (FAQ 14).
  • In caso di fattura che include il rifornimento con targa e senza targa, vanno inserite due righe: la prima contiene SDI, CARB, importo totale della fattura e nell’importo a rimborso si inserisce l’importo totale della fattura sottratto il costo del rifornimento dei veicoli senza targa (e, se presente, dell’eventuale AdBlue). La seconda riga contiene: SDI, NOCARB, importo totale della fattura e nell’importo a rimborso si inserisce l’importo totale della fattura sottratto il costo del rifornimento carburante con targa (e, se presente, dell’eventuale AdBlue) – FAQ 17.
  • L’importo da indicare quale importo fattura, è il lordo della fattura di acquisto del gasolio. Eventuali crediti riconosciuti per le accise non devono essere decurtati (FAQ 31).
  • Qualora la fattura elettronica non indichi i singoli rifornimenti ma contenga un semplice riepilogo, mentre il dettaglio delle targhe rifornite è presente nella fattura in pdf scaricabile dal portale della compagnia o nell’allegato pdf della fattura stessa, nel file fatture è utilizzabile la specifica CARB (FAQ 34).
  • La FAQ 36 ribadisce la necessità della registrazione del contratto di locazione di veicoli senza conducente. Registrazione, che, sulla base della FAQ 12 del primo blocco di chiarimenti, va fatta “…relativamente al periodo in cui si chiede il ristoro della spesa”. Questo è il testo integrale della risposta n. 36: “Nel ristoro in esame è stata chiesta espressamente la registrazione dei contratti al fine di poter eseguire controlli sulle targhe inserite ed in particolare per targhe estere se i contratti sono stipulati con società estere. Inoltre la registrazione del contratto garantisce la data certa di validità dello stesso nella finestra temporale in cui sono ammessi i ristori”. *In virtù della non obbligatorietà di registrazione del contratto di locazione senza conducente per i veicoli adibiti al trasporto di terzi in disponibilità di imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi la Scrivente ha già provveduto a richiedere che venga rivista questa interpretazione al fine di non privare dell’agevolazione aziende che ne avrebbero pienamente diritto.*
  • In presenza di fatture di acconto emesse durante il primo trimestre e di una fattura finale di riepilogo del mese dove vengono stornate le fatture di acconto, nel file targhe e in quello fatture vanno inserite anche le fatture di acconto. Va utilizzata la specifica NOCARB se nella fattura di riepilogo non ci sono le targhe (FAQ 38).

Ad oggi non è ancora nota la data dalla quale il portale sarà operativo per l’inserimento delle domande.

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO